La Regione Siciliana, tramite l’assessorato all’economia nel 2011, ha interrotto i rapporti con PSP, società consortile con la quale aveva sottoscritto un contratto per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare nel 2006.
Non sussiste, quindi, nessun recesso anticipato da parte dell’assessorato e, conseguentemente, non poteva esser riconosciuta alcuna forma di indennizzo o risarcimento danni alla società che aveva fatto il censimento del patrimonio immobiliare regionale. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Roma che ha parzialmente annullato il lodo arbitrale del 6 novembre 2013 che aveva visto, per alcuni aspetti, vincitrice la società e che aveva imposto un versamento alle casse regionali di oltre 11.882.542,67 nel del 2015, in particolare 5,5 milioni € per il recesso anticipato, ritenuto illegittimo e con il riconoscimento di un conseguente indennizzo (2 milioni €).
La sentenza, che riconosce dunque la legittimità dell’azione amministrativa, adesso ribalta in gran parte le conclusioni del lodo arbitrale riconoscendo che l’assessorato all’economia si era correttamente opposto ad ogni possibilità di prosecuzione dei rapporti contrattuali avviati nel 2006, imponendo la restituzione di ben 7,5 milioni € oltre interessi e rivalutazione. Rigettata anche la domanda di risarcimento danni per oltre 20 milioni € che la società aveva ribadito anche in sede di impugnazione del lodo.