Al fine di fornire un’interpretazione corretta della deliberazione n. 209/2025 PASP, contenente l’obbligatorio ma non vincolante parare della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Sicilia, si chiarisce quanto segue.
La Corte contabile siciliana si è pronunciata sui cinque obbligatori oneri motivazionali gravanti sull’Ente locale per la costituzione della partecipata (art. 5 TUSP).
1) “ragioni e finalità della scelta per il perseguimento dei propri scopi istituzionali,” la Corte, dopo attenta ed articolata disamina, ha concluso con valutazione positiva: “In definitiva, la citata Relazione illustra con ampiezza di elementi descrittivi e informativi il complesso delle circostanze di fatto e le valutazioni circa le fondamentali esigenze dell’azione amministrativa da soddisfare, con ciò assolvendo all’onere di motivazione circa le “ragioni e le finalità” sottese all’atto deliberativo all’esame”.
Stessa prognosi positiva la Corte ha pronunciato per il secondo tra gli oneri motivazionali. 2) “convenienza economica della scelta, anche in rapporto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, e compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.”
Anche qui, ha chiosato: “Conclusivamente sul punto, la Relazione in esame pone a raffronto gli alternativi modelli gestionali (gestione diretta e ricorso al mercato), illustrando i diversi fattori che, nella recente esperienza dell’azione amministrativa del Comune di Taormina, hanno condotto a risultati non soddisfacenti sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità della complessiva gestione del ciclo delle proprie entrate. L’Ente descrive gli elementi essenziali che, nella scelta per il modello in house, sono volti al conveniente perseguimento dei propri interessi strategici, attraverso la previsione di un complessivo miglioramento della performance di accertamento, riscossione e rapporto con il contribuente, con ciò assolvendo – per tali aspetti – agli oneri motivazionali minimi richiesti dall’art. 5 del TUSP.”
Con riguardo alla “sostenibilità finanziaria in senso oggettivo,” la Corte, dopo aver dato atto che: “L’atto deliberativo del Comune di Taormina pervenuto alla Sezione è corredato da un Business Plan contenente al suo interno anche il Piano Economico-Finanziario (PEF)” da essa tratteggiato in termini di coerenza sostanziale e finanziaria, ha, rilevato in modalita’ critica il punto segnalato cosi’ doviziosamente nell’articolo cui si replica.
I rilievi critici della Corte contabile saranno tuttavia superati dal comune di Taormina, in sede di analitica motivazione nella successiva delibera consiliare che seguirà, in conseguenza del parere di non conformità reso limitatamente al punto in questione, in forza delle seguenti considerazioni: il distacco, con qualunque nomen iuris, del personale dell’ente locale a beneficio della Partecipata non aumenterà il numero di 15 unità indicato quale fabbisogno complessivo per la fase di start up, ne gli altri numeri allo stesso titolo (fabbisogno complessivo) indicati per gli anni successivi, ma ciascuna unita’ distaccata comportera’ un’assunzione in meno sempre all’interno del numero indicato come massimo di quindici unita’ e dei numeri indicati come fabbisogno massimo per gli anni successivi. In altre parole ed a titolo esemplificativo: (se passano 9 unita’ dell’ente locale in capo alla partecipata, in fase di start up, si assumeranno solo 6 persone, se ne passeranno 8 se ne assumeranno 7 e cosi’ via dicendo). Per il che, il dato di costo del personale indicato nel business plan in fase di start up e per gli anni successivi, non subirà alcuna duplicazione, e non determina proiezioni economico-finanziarie (non) idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al parametro della sostenibilità finanziaria del business plan.
Positiva anche la valutazione prognostica sul quarto degli oneri motivazionali “sostenibilità finanziaria in senso soggettivo”, onere pienamente assolto e lo stesso dicasi per il quinto profilo motivazionale “Assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.
In conclusione, 4 dei cinque profili motivazionali sono stati promossi a pieni voti, uno soltanto ha richiamato il focus critico della Corte, ma come sopra rilevato, la criticita’ ipotizzata sara’ superata nei termini e con le valutazioni suindicate.
Ad ogni buon conto ed in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialita’, efficienza e trasparenza da sempre adottati dall’Amministrazione De Luca, su tutti i punti lumeggiati dalla Corte saranno sottoposte al Consiglio comunale compiute e responsabili valutazioni al fine del completamento del percorso di costituzione di Equita’ Urbana s.p.a., che va avanti piu’ solido di prima in forza del parere positivo espresso dalla Corte sulla sua necessarieta’ e sulla convenienza economica in termini di compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.