Il giudice di pace di Palermo, accogliendo la tesi dell’avvocato Dario Falsone, ha assolto i genitori di un ragazzino del quartiere Brancaccio che ha deciso di abbandonare la scuola a 12 anni.
Secondo il giudice l’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi durante il ciclo delle medie. I genitori non sono punibili “perché il fatto non è previsto dalla legge”. Lo ha stabilito, come ha rilevato l’avvocato, una sentenza della Cassazione del 31/1/2017.
Attualmente l’obbligo scolastico è esteso fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), ma il non mandare i figli a scuola dopo la licenza elementare non è più penalmente rilevante. La Corte di Cassazione ha puntualizzato infatti che non c’è reato in caso di abbandono scolastico durante le scuole secondarie di I grado.