Respinto il ricorso proposto dagli ex amministratori della cittadina di Tortorici, conosciuta anche come la “Città della Nocciola” per il provvedimento che portò allo scioglimento del comune.
Con il ricorso in questione – sono gli stessi giudici a indicarlo in sentenza – si contestavano “i ravvisati rapporti intercorrenti tra i vertici dell’amministrazione e i membri delle organizzazioni criminali locali, l’appoggio dei clan malavitosi in ambito elettorale“, nonché “la precarietà funzionale dell’apparato burocratico e la dedotta illegalità dell’azione amministrativa”.
Il ricorso però è stato ritenuto infondato. Dopo aver ricostruito in premessa la normativa di settore, il Tar ha ritenuto che “dalle risultanze delle indagini espletate e confluite nella Relazione del 14 dicembre 2020 del Ministro dell’Interno al Presidente della Repubblica e nella Relazione della Prefettura di Messina al Ministro dell’Interno del 9 ottobre 2020 emergono chiari elementi sintomatici di anomali contatti degli esponenti politici e amministrativi dell’ente locale con soggetti appartenenti o vicini alle organizzazioni criminali che da anni operano sul territorio, elementi che risultano idonei ad avvalorare la proposta di adozione della misura” di scioglimento dell’amministrazione comunale.
In particolare “la relazione prefettizia evidenzia come desti particolare preoccupazione la fitta trama di relazioni, di affinità e di parentela che lega diversi membri facenti parte dell’amministrazione del Comune a personaggi di spicco dei sodalizi localmente dominanti e a soggetti che, direttamente o indirettamente, agiscono per gli interessi di questi”; e “tali legami diffusisi in maniera incontrollata all’interno dell’Amministrazione hanno comportato quale conseguenza una costante e sistematica violazione delle norme poste a salvaguardia della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione”. Sulla base di tutti gli elementi raccolti, quindi, “risultano fondati i timori e i presupposti che hanno condotto all’emanazione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, basato su elementi di fatto suffragati da oggettive risultanze probatorie tali da manifestare un grado di infiltrazione mafiosa che va ben oltre il mero condizionamento e che rende pregiudizievole per la collettività il permanere dell’organo amministrativo alla guida della realtà comunale”.