Cinquecento mila euro subito come ristoro per “potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano e di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti” ai Comuni, dove insistono i parchi archeologici, e un milione e 650 mila euro nel biennio 2024-2025. E’ il contenuto dell’emendamento del governo, a firma del ragioniere generale, che dovrebbe essere agganciato al collegato alla finanziaria, domani all’ordine del giorno della seduta dell’Ars. L’emendamento autorizza i “legali rappresentanti dei Parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali, apposite convenzioni che possono prevedere oneri fino a un massimo del 10 per cento dei proventi netti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso, e comunque per un importo non superiore a 400.000 euro annui”. Con l’assessore regionale per i Beni culturali e dell’identità siciliana che “provvede, con apposito decreto, a disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse”. “Per l’esercizio finanziario 2023, per compensare eventuali squilibri finanziari nei bilanci dei Parchi archeologici derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo – c’è scritto nell’emendamento – è autorizzata la spesa di 500.000 euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, Capitolo 215704.1″. Inoltre “all’articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: “Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 il Fondo di solidarietà dei parchi archeologici è finanziato con risorse del bilancio regionale. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa annua di 1.650.000 euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704”. Al comma 1 dopo le parole “luoghi della cultura” sono aggiunte le parole “privi di autonomia economico-finanziaria e gestionale”.
La modifica dell’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, “Proventi della vendita dei biglietti di ingresso”, consistente nell’escludere i luoghi della cultura dotati di autonomia economico-finanziaria dall’ambito di applicazione della disposizione, “si rende necessaria per rendere tale disposizione coerente con la successiva legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull’istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia” che ha riconosciuto tale autonomia ai parchi archeologici.