Con contratto stipulato nel 1994 il Comune di Lampedusa e Linosa ha concesso alla A. L. s.r.l. società agricola il diritto di superficie, per la durata di 30 anni, di un fondo di proprietà Comunale sito nell’isola di Lampedusa, per la realizzazione di un impianto di acquacoltura all’interno del quale sono autorizzate, l’allevamento di specie ittiche, attività di ricerca sulle specie marine e servizi di formazione per addetti all’acquacoltura.
La Società agricola A.L., con regolare concessione edilizia ha realizzato il predetto impianto.
Nel 2016, in relazione all’impianto in questione è stato stipulato un protocollo di intesa tra l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterrane, l’Università degli Studi di Palermo, l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia – Centro Regionale di Recupero per Tartarughe Marine, il Consorzio Pescatori di Lampedusa e l’Acquacoltura Lampedusa s.r.l., finalizzata ad attivare azioni di tutela e monitoraggio per salvaguardare la tartaruga caretta caretta presente nel mediterraneo.
In particolare con il predetto protocollo di intesa, la Società A. L. ha messo a disposizione, presso il proprio stabilimento di acquacoltura, uno stabulario per ospitare le tartarughe recuperate dai pescatori e provvedere alla prime cure prima di trasferirle presso l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia.
Successivamente, in ragione del rischio di chiusura del Centro di Recupero di Tartarughe marine di Lampedusa gestito dall’Associazione Carette Caretta, le diverse amministrazione pubbliche, tra le quali anche il Comune di Lampedusa si sono impegnate ad allocare il predetto centro presso l’impianto della Società A.L.
Con decreto del marzo 2020 l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha riconosciuto il Centro di Recupero di Tartarughe marine di Lampedusa proprio nei locali siti presso l’impianto di acquacoltura in questione.
Tuttavia, nel settembre 2021, sulla base di presunte violazione del contratto di concessione del diritto di superficie, il Comune di Lampedusa e Linosa ha ritenuto di adottare ordinanza di ingiunzione alla demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 sull’erroneo presupposto che la stabulazione delle tartarughe caretta caretta presso l’impianto risultasse in totale difformità dei titoli edilizi rilasciati in precedenza.
Con la medesima ordinanza di demolizione, il Comune di Lampedusa ha contestato altresì un presunto cambio di destinazione d’uso in relazione alla presenza di un alloggio per il custode.
La Società L.A., nel frattempo in amministrazione fallimentare, giusta autorizzazione del Tribunale di Agrigento, ha dato mandato all’Avv. Girolamo Rubino per impugnare innanzi al TAR Palermo l’ordine di demolizione adottato dal Comune di Lampedusa e Linosa.
In particolare, l’Avv. Girolamo Rubino ha dedotto l’illegittimità del provvedimento demolitorio, poiché adottato in difetto dei presupposti atteso che il ricovero delle tartarughe caretta caretta presso l’impianto risulta conforme con i titoli edilizi rilasciati ed in ogni caso, non potrebbe dar luogo ad cambio di destinazione urbanisticamente rilevante ai fini della possibile adozione di un provvedimento demolitorio.
Parimenti, nessun cambio di destinazione d’uso rilevante può essere desunto in merito ai locali per l’alloggio custode i quali erano già stati assentiti per servizi analoghi quali mensa e spogliatoio del personale.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle difese dell’Avv. Girolamo Rubino, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento demolitorio, ritenendo che: “che l’allevamento di specie ittiche diverse da quelle indicate nel contratto di concessione del diritto di superficie, così come il ricovero, negli spazi già destinati ad itticoltura, di tartarughe marine non possono ritenersi modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti (cfr. art. 23-bis e 31, co. 1 d.p.r. 380/01). Considerato, quanto ai locali attualmente destinati ad alloggio del custode, che, all’esame proprio della presente fase, sembrerebbe che si tratti di spazi già destinati a spogliatoio e mensa (e non, come ritenuto nel provvedimento impugnato, di locali adibiti a magazzino)”.
Con la medesima pronuncia ha altresì condannato il Comune di Lampedusa a pagare le spese della fase cautelare.
Per effetto della sospensione dell’ordine di demolizione adottata dal TAR Palermo, nelle more del giudizio, restano salve tutte le attività svolte presso l’impianto di acquacoltura di Lampedusa, così come le tartarughe caretta caretta e le altre specie in atto presenti.