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Le controdeduzioni

Messina, Maurizio Croce: “Ecco perchè non sono incompatibile nè ineleggibile”

martedì 27 Febbraio 2024
Maurizio Croce

Dopo l’avvio della contestazione di decadenza approvata dal Consiglio comunale (QUI) nei confronti di Maurizio Croce, l’esponente di Forza Italia ha trasmesso ieri le contrededuzioni in merito ai rilievi di incompatibilità ed ineleggibilità sopravvenuta stante la nomina di soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico ed il ruolo di consigliere comunale (QUI). Dopo la presentazione delle controdeduzioni il Consiglio comunale entro 10 giorni dovrà votare la delibera di decadenza.

Nel documento trasmesso da Croce all’Aula la prima parte è dedicata alla normativa in materia soffermandosi in particolare sul fatto che le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità per consiglieri comunali, provinciali e regionali sono tipiche e tassativi e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Secondo la prospettazione qui avversata, lo scrivente consigliere dott. Maurizio Croce, poiché delegato (dal Presidente della Regione Siciliana n.q. di Commissario del governo Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, avrebbe funzioni equiparabili a quelle del direttore generale di un’amministrazione statale (incardinandosi la struttura commissariale, appunto, nell’amministrazione dello Stato). In forze di tale ruolo, dunque, il sottoscritto verrebbe a versare nella causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di incompatibilità”.

Croce spiega che da soggetto attuatore al dissesto idrogeologico non è legato all’amministrazione dello Stato da alcun rapporto di dipendenza in senso proprio, non sussistendo tra lo scrivente e lo Stato italiano (o altro ente statale) alcun contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, quale dirigente o rapporto similare, ma di avere un incarico fiduciario. Poichè la norma prevede che l’ineleggibilità si ha nei casi di dipendente civile dello Stato o quando si svolge funzione di direttore generale o equiparato o superiore, non ci sarebbero quindi i presupposti indicati dal Consiglio comunale.

Nella delibera di decadenza l’Aula contesta a Maurizio Croce, nel doppio ruolo di consigliere comunale e soggetto attuatore, un’ipotesi di conflitto d’interesse (QUI). Croce replica nelle controdeduzioni spiegando che il consesso delibera su una serie di materie e non solo sugli appalti diretti a mitigare il rischio del dissesto idrogeologico. Per Croce il ruolo di soggetto attuatore è esclusivamente di natura statale (oltre ad essere fondato su un incarico di natura fiduciaria)

Orbene, ancora una volta, difettano ben due dei presupposti di legge per potersi dire integrata la causa di incompatibilità in questione, ossia:il curare, nelle funzioni sopra calendate, l’affidamento e l’esecuzione di appalti nell’interesse della provincia o del comune il non essere le sovvenzioni dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. Quanto al primo presupposto, è chiaro che il Soggetto attuatore ed il delegante Commissari di Governo fanno capo alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dunque, gli affidamenti, appalti ed attività connesse in cura al Soggetto Attuatore sono amministrati non già nell’interesse del Comune di Messina o della Provincia di Messina, ma dello Stato centrale. La missione del soggetto attuatore è statale, e nazionale (e non locale!) è l’interesse avuto in cura. Inoltre ancora una volta, non v’è chi non veda come gli interventi in cura al Commissario per il dissesto idrogeologico ed al Soggetto Attuatore trovino fondamento, legittimazione ed impulso in fonti (normative ed amministrative) di natura statale; e la medesima natura hanno i relativi finanziamenti / sovvenzioni. Inoltre “la disposizione in esame (“colui che ha parte in servizi nell’interesse del comune”) si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualità soggettive, partecipi – eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici – ad un “servizio pubblico”, così inteso, come portatore di un proprio specifico e “particolare” interesse contrapposto a quello “generale” dell’ente locale e, quindi, potenzialmente confliggente con l’esercizio “imparziale” della carica elettiva”(Cass. Civ., sez. I, sentenza n.550 del 16.01.2004). Il che, nel caso di specie, non ricorre neppure lontanamente.

Infine per il consigliere comunale di Forza Italia basterebbe astenersi nei casi in cui si dovessero votare delibere collegate ad interventi sul dissesto.  “In ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, sarà infatti sufficiente che lo scrivente, nella veste di consigliere comunale, si astenga da eventuali decisioni del Consiglio (per vero rarissime)che dovessero in qualche modo riguardare la materia di cui sempre lo scrivente si occupa quale soggetto attuatore, ovvero, quale Soggetto attuatore, che si avvalga delle strutture comunali. E ciò non certo per escludere il rischio del configurarsi (anche solo astrattamente) della fattispecie di incompatibilità di cui all’art. 10, punto 2, per quanto sopra del tutto insussistente; ma al solo fine di garantire, oltre ogni dubbio e fuorviante illazione, la massima trasparenza e correttezza dell’operato dello scrivente! Alla luce di tutte le considerazioni su esposte, si contesta in radice la sussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui alla avversata proposta, chiedendosi agli organi competenti di pronunciarsi in termini conseguenti

Entro 10 giorni il Consiglio comunale voterà la proposta di decadenza per incompatibilità sopravvenuta. Nel frattempo è stata presentata una delibera che fa riferimento all’elevato tasso di assenze in Consiglio comunale, superiore al 90% (QUI)

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