Un edificio che si trova nella zona B della Valle dei Templi di Agrigento è stato donato dal padre ai propri figli, T.G., T. F., T.S., T.A.M.. La struttura è composta da cinque elevazioni ed è stato oggetto di contenzioso con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.
Tale edificio era stato realizzato e completato dal donante nel 1983, seppur in assenza di un valido titolo edilizio, il quale era stato sanato a distanza di anni nel 2004, attraverso il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza.
Tuttavia nel 2021 l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in recepimento di una nota della Soprintendenza, notificava a ciascuno dei proprietari l’ingiunzione di pagamento delle somme di denaro ai sensi dell’art. 167 del D.lgs n. 42/2004, in base a una presunta maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive.
I proprietari, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi, ricorrevano al TAR-Palermo per ottenere l’annullamento delle ingiunzioni di pagamento disposte dall’Assessorato regionale.
In particolare, il pagamento dell’importo essendo correlato alla realizzazione di un illecito commissivo non avrebbe potuto imputarsi ai ricorrenti, non essendo gli effettivi costruttori dell’opera. Inoltre, i legali sottolineavano che non si sarebbero potute irrogare le sanzioni pecuniarie in questione perchè il fabbricato era stato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.
Infine, sempre gli Avvocati Rubino, Airò e De Marco Capizzi censuravano come soltanto con l’entrata in vigore della L. 431/1985 (cosiddetta Legge Galasso), i vincoli archeologici erano stati sottoposti anche a tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/1939. Quindi, l’applicazione della sanzione paesaggistica doveva considerarsi manifestatamente illegittima.
Con le sentenze depositate in data 2.05.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avvocati Rubino, Airò e De Marco Capizzi, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 167 del D.lgs n. 42/04 illegittimamente irrogate ai ricorrenti.