In un documento trasmesso dalla Ragioneria generale della Regione, in risposta ai chiarimenti sul Ddl Bilancio 2021 richiesti dall’Ufficio Studi del Bilancio dell’Ars, si legge quanto segue:
“Il comma 3 bis aggiunto all’art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011 permette di procedere con l’assestamento tecnico del bilancio dell’esercizio in corso (2021) anche prima che il rendiconto dell’esercizio precedente (2020) sia approvato con legge”.
“E’ sufficiente che il rendiconto (2020) sia stato approvato dalla Giunta regionale per la parifica da parte della Corte dei conti”.
“Più in particolare, tali disposizioni riguardano i tempi di approvazione della legge di assestamento e non si evince, né pare si possa ricavare in via interpretativa, alcun divieto ad approvare il bilancio di previsione (2021-2023), anche in assenza di rendiconti precedenti”
“Tali disposizioni, quindi – scrive il ragioniere generale Ignazio Tozzo – si ritiene che non possano influire sul processo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, impedendone l’avvio dell’iter legislativo. Conseguentemente né la mancanza del rendiconto 2020, né quella del rendiconto 2019 si reputano ostative del processo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023″.