Sin dalla sua approvazione si rincorrono le voci circa l’illegittimità del provvedimento varato la scorsa settimana dall’Ars sulla stabilizzazione dei circa 2.800 ex Pip del bacino “Emergenza Palermo”. Molti sostengono che il pericolo di un’impugnativa da parte del Consiglio dei ministri sia reale, ma allo stesso tempo ci sono giuristi secondo i quali la norma potrebbe superare il vaglio del governo nazionale. A tal proposito abbiamo sentito il parere di un esperto, l’avvocato Francesco Leone.
Intanto avvocato per dipanare la questione è necessario chiarire la natura giuridica degli ex Pip.
Occorre fare delle piccole precisazioni. Ed infatti il termine “stabilizzazione” nel caso di specie viene utilizzato in modo atecnico. Ciò è dovuto principalmente a due fattori: da un lato la configurazione giuridica atipica degli ex Pip, i quali, piuttosto che poter essere concretamente considerati dei pubblici dipendenti, nei loro circa 15 anni di storia, sono dei soggetti che, per mezzo di soluzioni legislative di vario tipo, hanno avuto la possibilità di prestare servizio in favore della Pubblica amministrazione, pur non risultando mai, in concreto dei pubblici dipendenti. Ciò, infatti, è dovuto alla natura propria di quelli che sono stati i Piani di inserimento professionale (Pip), i quali, da un punto di vista meramente formale corrispondono a dei tirocini formativi. In sostanza, il primo obiettivo del Governo Regionale era quello di creare dei piani specifici per l’inserimento nel mondo del lavoro. Impostazione che è stata però mantenuta nel corso degli anni, tanto che i Pip non sono stati beneficiari di un vero e proprio stipendio, bensì di un assegno di sostegno al reddito.
Il secondo fattore?
Dall’altro lato, l’atecnicismo del termine “stabilizzazione” deriva dalla soluzione che è stata individuata. Ed infatti è previsto che dal prossimo gennaio 2019 gli ex Pip vengano contrattualizzati, a tempo indeterminato, con la società Resais. Quest’ultima, però, non è un Ente pubblico, bensì una s.p.a. a socio unico, a totale partecipazione Regionale. Da un punto di vista formale, quindi, si tratta di un ente di diritto privato. I Pip, pertanto, si troveranno ad essere dipendenti di tale società, così come già avvenuto in passato, quando furono costituite società come la Social Trinacria, proprio per assorbire il fenomeno che già allora aveva assunto delle dimensioni spropositate.
Quindi tutto fila?
No perchè l’articolo 18 del Decreto Legge n. 133/2008 prevede che le procedure di assunzione nelle società a capitale pubblico debbano essere ispirate ai principi previsti per il pubblico impiego, peraltro stabiliti dalla nostra Costituzione, ovvero l’accesso attraverso concorso pubblico. Tale previsione normativa è stata già oggetto di trattazione da parte della Suprema Corte di Cassazione, la quale, in passato si è anche trovata a dichiarare nulli i rapporto di lavoro che siano sorti senza il rispetto delle regole di pubblicità e trasparenza, previsione poi cristallizzata con l’approvazione del d.lgs. 175/2016).
Allora, a rigor di legge, non ci sono speranze. Il destino del provvedimento è segnato.
Non è detto. Nonostante tutto, come già sottolineato da illustri colleghi, il provvedimento potrebbe effettivamente superare il giudizio di legittimità. Esso non rappresenta il primo caso di manovra di tale stampo. Si pensi, per esempio, alle stabilizzazioni intervenute nel mondo della scuola pochi anni fa, o alle procedure di stabilizzazione ad oggi in atto nelle pubbliche amministrazioni, in forza del cd. Decreto Madia. L’emendamento, quindi, si inserisce in un quadro normativo che propende per l’assorbimento del precariato e la risoluzione di un problema che, negli ultimi 20 anni, ha assunto, anche a causa della forte crisi economica, delle dimensioni spropositate. Rimangono, quindi, dei dubbi sulla legittimità della manovra da poco approvata.