A partire dal 15 giugno e per tutta la stagione estiva sarà vietato nelle isole Egadi accendere fuochi di ogni genere. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Francesco Forgione, volta a prevenire il rischio di incendi boschivi e a garantire la sicurezza del territorio comunale.
La misura, che resterà in vigore fino al 15 ottobre, prevede le seguenti disposizioni:
1. È severamente vietato accendere fuochi di qualsiasi genere.
2. È proibita la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, inclusi sfalci, potature e ripuliture in loco.
3. È vietato gettare dai veicoli o abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari, sigarette e qualsiasi altro materiale acceso o incandescente.
4. È vietato, in prossimità di boschi, terreni agricoli, lungo le strade che costeggiano aree con vegetazione facilmente infiammabile, parchi e pinete urbane ricadenti all’interno del territorio comunale, l’uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette o compiere altre operazioni che possano generare fiamma libera o creare pericolo di incendio, esercitare attività pirotecnica e accendere fuochi d’artificio senza le necessarie autorizzazioni.
5. I proprietari o gestori di fondi rustici, aree verdi urbane e agricole, villette, stabili con annesse aree a verde, cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali devono effettuare opere di pulizia e bonifica per eliminare elementi che possano rappresentare fonte di incendio, con particolare attenzione alla vegetazione secca e ai rifiuti.
6. La sterpaglia e la vegetazione secca nelle vicinanze delle strade pubbliche e private devono essere eliminate per una fascia di rispetto di almeno 10 metri, estesa a 20 metri per i proprietari o gestori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive.
7. Gli Enti pubblici proprietari o responsabili di aree e strade devono mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione.
8. Nei lavori di pulizia devono essere preservati gli alberi vitali e gli arbusti con funzione produttiva, ornamentale o di protezione del suolo.
9. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio di almeno 10 metri.
Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di inottemperanza, sarà inoltrata denuncia all’Autorità giudiziaria.