Nella mattinata del 21 maggio, la Polizia ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa in dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di B. F. (classe 1974), pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti dell’attività di indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania – DDA e condotta dalla Squadra Mobile – Squadra Antiestorsioni scaturita dalla denuncia di un imprenditore locale nel settore della vendita all’ingrosso di cialde di caffè, il quale ha fornito all’indagato, anch’egli titolare di fatto di un’azienda operante nel medesimo settore, merce per un costo complessivo di poco meno di 30.000 euro.
Una parte irrisoria della somma totale era stata pagata dall’acquirente in contanti e parte con assegni postdatati, firmati dall’indagato, risultati insoluti per mancanza di fondi.
Dopo le reiterate richieste di saldo della merce, l’indagato, per sottrarsi al pagamento del proprio debito, ha minacciato il venditore prospettandogli gravi danni economici alla sua attività nonché alla propria incolumità personale.
Nel minacciare la vittima l’indagato, in particolare, ha millantato l’appartenenza al clan mafioso Cappello – Bonaccorsi e un’asserita parentela con Niko Pandetta, lasciando intendere che se non avesse rinunciato alla pretesa creditoria, sarebbe andato incontro a gravi conseguenze: “allora non lo avete capito con chi avete a che fare? Io appartengo alla famiglia del clan Cappello e se voglio tu un piede a Catania non lo metti più…..…appena vieni qua ti sparo in testa …”
L’indagato, in tal modo, mirava ad ottenere un ingente quantitativo di merce, conseguita illecitamente, che avrebbe riversato sul mercato a costo zero.
A B. F., già gravato da condanne per plurime violazioni delle disposizioni sulle armi, rapina, furto ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è stata anche contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 71 D. Lgs. 159/2011 atteso che, nel periodo in contestazione, egli era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno.