A cosa serve il tagliando antifrode sulle schede elettorali? Introdotto con la legge 3 novembre 2017,( c.d. Rosatellum), che ha aggiornato l’articolo 58 della legge 361 del 1957 in materia di elezione alla Camera dei Deputati, serve per contrastare la contraffazione delle schede compilate fuori dal seggio e poi introdotte illegalmente. Il metodo è stato già applicato alle scorse elezioni politiche, ma il tema si rivela interessante considerato che le amministrative siciliane sono ormai alle porte.
Come per le elezioni politiche, “Trovo corretto che lo stesso tagliando antifrode venga applicato in Sicilia anche per le elezioni amministrative, che renderà la scheda univoca ma non riconoscibile, per il regolare svolgimento del voto, evitando quindi alterazioni e frodi nelle elezioni. Nei prossimi giorni la I commissione sarà impegnata in diversi ddl, alcuni riguardano gli enti locali e a questi si accorpa quello che parla di elezioni comunali. Chiaramente non ce la facciamo per queste amministrative di maggio. Mi auguro che questa proposta di legge possa vedere la luce in questa legislatura”, spiega la deputata del M5S all’Ars Roberta Schillaci, che ha depositato un ddl a tal proposito in Commissione Affari istituzionali e firmato da tutto il gruppo parlamentare.
Provvisto di bollino con codice alfanumerico, il contrassegno evita che si verifichino brogli durante le tornate elettorali, e il fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina“, la pratica illegale che prevede la sostituzione della scheda elettorale all’interno della cabina con una vidimata e compilata che viene inserita nell’urna al posto di quella consegnata al seggio. Dunque, la funzione è quella di assicurarsi che la scheda riconsegnata dall’elettore dopo il voto nella cabina elettorale sia la stessa che gli viene assegnata al suo arrivo, evitando così le frodi.
Il testo legislativo si compone di 3 articoli:
-L’articolo 1 modifica la legge regionale n. 29 del 1951 introducendo il tagliando antifrode e il relativo meccanismo in sede di elezione dei deputati all’Assemblea regionale Siciliana.
-L’articolo 2 introduce il tagliando antifrode nella legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e il conseguente procedimento nel Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali.
– L’art. 3, infine, contiene le disposizioni sulla sua entrata in vigore.
Ma vediamo nel dettaglio come funziona.
Secondo quanto disposto all’art. 1, comma 6, della legge n. 165/2017 “ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato tagliando antifrode, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell’inserimento della scheda nell’urna”.
Parimenti, in base alle modifiche effettuate dalla stessa legge all’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, “L’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l’appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell’urna”.
Il tagliando, dunque, assolve il compito di rendere la scheda consegnata dal presidente unica e identificabile senza rendere in alcun modo riconoscibile il voto espresso dall’elettore, contrastando la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all’atto del voto, a tutela della trasparenza e regolarità del voto, evitando manipolazioni e disinnescando uno dei brogli elettorali più utilizzati.
In detto quadro normativo, il presente disegno di legge intende introdurre il tagliando antifrode in sede di elezione dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana e dei consigli comunali modificando la legge regionale 29 Marzo 1951 n. 29, la legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e il Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali.
Detta modifica legislativa, infatti, conformemente a quanto avvenuto a livello nazionale, serve ad istituire un meccanismo per cui non è più l’elettore a inserire personalmente la scheda nell’urna: questi, riceverà dal presidente del seggio una scheda con un codice identificativo riportato su una parte rimovibile; il presidente annoterà sul suo registro questo codice accanto a quello dell’elettore; una volta espressa la sua preferenza, l’elettore riporterà la scheda chiusa al presidente, il quale controllerà che il codice della scheda corrisponda a quello annotato sul registro, che rimarrà visibile anche sulla scheda chiusa. A quel punto rimuoverà il tagliando con il codice, in modo da eliminare la possibilità di risalire all’identità di chi ha espresso il voto e inserirà la scheda nell’urna.
Si tratta di un meccanismo idoneo a verificare che la scheda consegnata dall’elettore sia proprio quella che gli è stata consegnata dal presidente del seggio e non un’altra – contraffatta o no – che l’elettore potrebbe aver portato con sé dall’esterno.