Giuseppe Laccoto, attuale sindaco di Brolo, dovrebbe sedere all’assemblea regionale al posto del deputato del Pd, Franco De Domenico. Il tribunale di Palermo ha infatti dichiarato ineleggibile De Domenico che ha affermato di ricorrere in appello e che quindi rimarrà al suo posto sino a sentenza.
La questione è legata all’incompatibilità di De Domenico che si sarebbe dovuto dimettere sei mesi prima dalla direzione generale dell’Università di Messina per poter partecipare alle consultazioni regionali. Laccoto aveva annunciato ricorso. La Corte Costituzionale aveva dichiarato ammissibile la richiesta del primo cittadino di Brolo trasferendo ogni decisione al tribunale di Palermo che adesso ha reso noto il provvedimento. La corrente accademica del Pd potrebbe perdere il deputato regionale riferimento del parlamentare ed ex rettore Pietro Navarra.
La Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1-bis, della Legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n.29 sollevata dal Tribunale di Palermo. Una decisione che nel giugno scorso confermava di fatto l’ineleggibilità di Franco De Domenico, eletto all’Ars nelle liste del Pd. Contro l’elezione di De Domenico fecero ricorso gli aspiranti deputati Giuseppe Pietro Catanese, Paola Iacopino Paola, Giuseppe Ruffino e Laccoto.
De Domenico a quanto pare rimarrà al suo posto e commenta: “In merito alla sentenza di primo grado che attiene alla mia pretesa ineleggibilità, al fine di evitare fraintendimenti sul relativo contenuto e sulla sua immediata efficacia, intendo precisare quanto segue: “Prendo atto della sentenza del Tribunale di Palermo e non intendo commentarla, perché ritengo che le decisioni delle istituzioni giudiziarie vadano rispettate. Tuttavia proprio nel rispetto dei valori istituzionali, nella convinzione della legittimità del mio percorso e della correttezza delle mie ragioni, proporrò appello. Evidenzio, a tal proposito, come la normativa in materia (D.Lgs n. 150 dell’1 settembre 2011) preveda testualmente all’art. 22 comma 8 che: “L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello”. Ritengo, pertanto, che la vicenda non sia assolutamente conclusa e finché ciò non avverrà, continuerò a garantire il mio impegno al servizio dei cittadini della mia provincia sui banchi dell’Ars”.