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La guida

Bonus casa e ecobonus: chi può utilizzarli e come funziona nel 2024

martedì 26 Marzo 2024

Tra i bonus edilizi attualmente in vigore nel 2024, sono ancora numerosi quelli per ristrutturare casa o per renderla efficiente dal punto di vista energetico e sismico. A questo proposito troviamo il bonus casa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’ecobonus ordinario.

Si tratta di incentivi sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, una detrazione che risulta essere pari al 50% per quanto riguarda il bonus casa e una detrazione variabile tra il 50 e l’85% se si tratta dell’ecobonus.

La Regione Siciliana sull’altro fronte, ovvero per le imprese nascenti nel nostro territorio, si è impegnata destinando alle aziende siciliane circa 36 milioni per la realizzazione di investimenti che favoriscano l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione di siti produttivi. Con la misura “Ripresa Sicilia” ha destinato fondi per le spese che riguardano proprio la progettazione e la direzione di lavori, opere murarie e costi di ristrutturazione.

“Innovando” rispetto al passato, è richiesto un progetto integrato di investimento sulla ricerca, la competitività e l’internazionalizzazione, che ha una durata massima di 24 mesi. Le spese ammissibili devono prevedere la realizzazione di progetti integrati con programmi di ricerca e sviluppo, a sostegno dell’industrializzazione dei risultati della ricerca, per nuove tecnologie o soluzioni nei processi, nei prodotti-servizi e nell’organizzazione.

Bonus casa: cosa è?

Chi sta effettuando o ha intenzione di effettuare lavori edili ha a disposizione diverse agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta. L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917-86 e di base consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Però nel tempo questa agevolazione ha subito delle proroghe, ultima delle quali, ad opera della Legge di Bilancio 2022 che ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef del 50% e di un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobile.

Salvo nuove proroghe, invece, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

L’agevolazione non spetta solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali-personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi, ovvero parliamo di:

  • proprietari,
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • locatari o comodatari dell’immobile,
  • soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi e soci di cooperative a proprietà indivisa,
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce,
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione anche al familiare convivete del possessore, al coniuge separato e al componente dell’unione civile. In questi ultimi casi la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Parliamo di edifici, situati nel territorio dello Stato, residenziali o singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. E sono esclusi gli edifici a destinazione produttivacommerciale e direzionale.

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ricostruzione e ripristino, eliminazione di barriere architettoniche, prevenzioni di infortuni domestici, e misure antisismiche, sono alcuni dei casi in cui si può usufruire il bonus.

Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è che i lavori siano effettuati su edifici esistenti e non realizzino una nuova costruzione (con la sola eccezione della realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali).

Bonus verde: le regole per averlo

Riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, e questo comprende eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve necessariamente essere tracciabile, quindi essere fatto con bonifico bancario o postale. Può beneficiare della detrazione chi è in possesso dell’immobile e ha sostenuto le relative spese. La detrazione massima concedibile è di 1.800 euro per immobile (ovvero il 36% di 5.000).

La caratteristica principale sta nel fatto che il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti su parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questo bonus in particolare riguarda per esempio la sostituzione di finestre e infissi, acquisto di schermature solari, interventi di riqualificazione energetica e impianti di climatizzatori.

In particolare, possono fruire dell’ecobonus:

  •  le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  •  i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
  •  le associazioni tra professionisti,
  •  le società semplici,
  •  gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • gli istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati,
  • le cooperative di abitazione a proprietà intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.

In caso di vendita dell’immobile oggetto di riqualificazione energetica prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, le quote residue di detrazione competono all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.

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