Il Tar per la Sicilia si è pronunciato sul ricorso elettorale presentato dalla compagine di opposizione che fa capo all’ex candidato a sindaco di Campofelice di Roccella (Pa), Giuseppe Di Maggio, che nelle consultazioni amministrative dello scorso giugno cedette il passo alla eletta Michela Taravella.
Con decisione assunta in camera di consiglio il 4 dicembre e pubblicata il 6, i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La tesi dell’attuale opposizione, che chiedeva l’annullamento del verbale redatto dall’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali e la rinnovazione delle elezioni, si basava essenzialmente sulla irregolare applicazione della normativa in materia di avvisi agli elettori residenti all’estero.
Per i ricorrenti, infatti, «le cartoline-avviso erano state inviate agli elettori residenti all’estero il 22 maggio 2018 – recita il testo della sentenza – in violazione del termine previsto […] e con posta ordinaria e non prioritaria» allegando a supporto le dichiarazioni di cinque elettori residenti all’estero «che assumono di non avere tempestivamente ricevuto le cartoline avviso» (di fatto, mai ricevute).
Per il sindaco Taravella, costituitasi in giudizio insieme all’assessore Giulio Giardina, tra gli altri, ha eccepito lacune in merito alla prova, «in quanto la parte ricorrente non avrebbe fornito alcun supporto probatorio teso a dimostrare che – in caso di accoglimento – l’esito della competizione elettorale sarebbe stato diverso e favorevole alla stessa».
In particolare, «a fronte di un prospettato ritardo nella spedizione» degli avvisi «non risultano forniti da parte dei ricorrenti elementi da cui si possa desumere che le cartoline siano pervenute ai destinatari in tempo non utile allo scopo».
Altri elettori, invero, residenti negli stessi stati dei cinque dichiaranti, avrebbero ricevuto tempestivamente gli avvisi. Alla luce di ciò, i giudici del Tar hanno decretato «il mancato superamento della prova di resistenza» da parte di Di Maggio e dei candidati della sua lista, posto che si sarebbero «limitati a indicare il numero degli elettori residenti all’estero, per il resto riferendo dati incerti e presunti, e adducendo quale unico esempio a sostegno della propria tesi il caso» dei cinque.
57 i voti di scarto tra i due candidati maggiormente votati e anche ammettendo una rimodulazione di cinque preferenze, non si sarebbe comunque pervenuti ad alcun ribaltamento, mantenendo sostanzialmente intatta la volontà degli elettori.
«Non potevamo avere dubbi circa l’esito di questo ricorso – ha dichiarato il sindaco Taravella – inammissibile ed infondato giuridicamente. Dopo questo risultato che attesta incontrovertibilmente la nostra vittoria elettorale, già lo scorso 10 giugno, continueremo a lavorare, con impegno ed umiltà». E aggiunge: «Auspichiamo che da questo momento possa inaugursi una nuova stagione, fatta di collaborazione e di impegno congiunto per la risoluzione delle problematiche di questa Comunità, nell’ottica esclusiva del bene comune».
Per Di Maggio il ricorso è stato presentato «per tutelare il diritto elettorale dei Campofelicesi residenti all’estero che, subito dopo le elezioni, avevano lamentato pubblicamente (anche su Facebook) di non avere ricevuto l’avviso delle elezioni previsto e prescritto dalla legge. Abbiamo così voluto sottolineare che nelle ultime elezioni ci sono state delle “anomalie”. Peraltro – ha precisato Di Maggio – il Tar non è entrato nel merito delle richieste perchè ha ritenuto che non era dimostrato a quanti dei 590 iscritti all’Aire non fosse arrivato l’avviso che la precedente amministrazione comunale ha inviato con una settimana di ritardo e solo per posta ordinaria mentre la legge prevede il mezzo postale più veloce». Possibile l’appello, ma «lo faremo – ha chiosato Di Maggio – solo se ce lo chiederanno i nostri concittadini emigrati. D’altronde noi continueremo a fare un’opposizione seria e propositiva come in questi sei mesi rispetto ad un’amministrazione che si sta rivelando più incapace ed inconsistente di quella precedente di cui è dichiaratamente la continuità».