Chiedere un requisito inesistente per escludere un candidato da un concorso non è solo un errore burocratico: è una “colpa grave” che fa scattare il risarcimento danni. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo che ha condannato l’assessorato regionale al Lavoro a risarcire con 15mila euro una candidata agrigentina al progetto Spartacus esclusa perché non iscritta all’albo regionale degli operatori della formazione professionale. Requisito che, hanno fatto rilevare i legali della candidata esclusa, gli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, “era giuridicamente impossibile da soddisfare perché l’albo in questione non era ancora stato istituito”.
La vicenda nasce nel 2013, quando la Regione affida al Ciapi di Priolo la realizzazione del progetto Spartacus. La candidata viene esclusa perché non iscritta all’albo regionale degli operatori della formazione professionale, che però non era ancora stato istituito.
“Nonostante l’evidente paradosso – ricostruiscono gli avvocati Rubino e Marino – l’amministrazione respinse l’istanza di riesame e il Tar, in prima battuta, diede ragione alla Regione. Il ribaltamento arrivò nel 2019, quando riconobbe l’illegittimità dell’esclusione: non si può pretendere l’iscrizione a un albo che non esiste. Forte della vittoria, la candidata chiese il risarcimento per la mancata partecipazione al progetto. Il Tar, tuttavia, respinse la domanda risarcitoria sostenendo che il progetto Spartacus non fosse mai partito a causa dei rilievi della Corte dei conti, rendendo quindi il danno “non effettivo“. Il Cga – rendono noto i due avvocati – ha ora ribaltato definitivamente la decisione di primo grado e i giudici hanno qualificato la condotta della Regione come gravemente colposa:
“L’Amministrazione – si legge nella sentenza – ha agito in palese violazione dei principi di legalità e correttezza, pretendendo un requisito inesistente al momento della selezione”. Secondo il Consiglio – conclude la nota dei due legali – la responsabilità della Pubblica amministrazione è di natura extracontrattuale: quando l’azione amministrativa viola le regole di imparzialità e buona amministrazione, scatta il dovere di ristorare il cittadino danneggiato di ristorare il cittadino danneggiato”.





