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Due sacchi gettati in un cassonetto con una trentina di uccelli di pochi giorni ancora vivi immersi nella paglia sono stati trovati da una cittadina di Borgo Venezia, in provincia di Verona. Due sacchi dai quali provenivano i pigolii disperati dei piccoli strappati ai loro nidi, affamati e ancora implumi, immediatamente messi in salvo dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Verona che ora, quali pubblici ufficiali, presenteranno una denuncia all’autorità giudiziaria.
“Abbiamo portato i piccoli al Centro recupero fauna selvatica di Lazise dove ora stanno cercando di salvarli – racconta Massimiliano D’Errico, comandante del nucleo delle guardie zoofile Oipa di Verona –. È la prima volta che ci capita una cosa del genere: visto il contenuto dei due sacchi, siamo rimasti attoniti. Qualcuno ha deciso di fare piazza pulita dei nidi forse durante il rifacimento di tetti delle abitazioni forse ignaro di commettere un reato punito dal codice penale. A un primo esame sembrerebbero tutti storni, specie che nidifica in tetti, grondaie e cornicioni. Ringraziamo la cittadina che ci chiamati per soccorrere gli animali colpiti da questo gesto illecito e immorale e speriamo che l’immediato intervento possa portare alla sopravvivenza di questi piccolini. Chiediamo a chi ha visto qualcosa di comunicarcelo anche in forma anonima. Siamo decisi di andare a fondo, come sempre: cerchiamo l’autore di questo abominio per depositare una denuncia circostanziata. Chi sa ci scriva a info.guardieverona@oipa.org“.
L’Oipa ricorda che i nidi sono protetti dalla legge e da alcuni Regolamenti comunali che ne vietano la distruzione. In caso di uccisione di pulli si configura la fattispecie dell’art. 544 bis del Codice penale (Uccisione di animali). La Direttiva CE 147/2009 sulla Conservazione degli uccelli selvatici, recepita in Italia dalla legge n. 157/1992 (e successive modifiche), intitolata Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, all’art. 3 (Divieto di uccellagione) afferma inoltre che “è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati“, e, all’art. 21 comma 1, lettera o) e vieta “di prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica“. Quest’ultima è considerata patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale come recita l’art. 1 della stessa legge. La violazione del divieto di distruggere o danneggiare i nidi intenzionalmente e disturbare la fauna selvatica durante il periodo della riproduzione comporta dunque l’applicazione di sanzioni penali e amministrative.