L’amministrazione del Comune di Corleone sta completando una importante e strategica opera pubblica di rifacimento della pavimentazione dell’area lungo la via Francesco Bentivegna.
Lungo il tratto in cui insistono i lavori, però, risulta ubicato un chiosco di rivendita di frutta e verdura. Da una verifica da parte degli uffici è risultato che il chiosco risultava autorizzato in via provvisoria sulla base di un titolo illegittimo, perché in contrasto con una sentenza del TAR Palermo che aveva annullato la precedente autorizzazione per essere stata rilasciata in assenza di permesso di costruire. Pertanto, il Comune di Corleone a seguito dell’acquisizione di parere legale dell’Avv. Girolamo Rubino, ha ritenuto di dover procedere all’annullamento dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.
Il Comune di Corleone, ha ritenuto altresì di disporre la rimozione del manufatto, ritenendo lo stesso non sanabile anche perché realizzato in difformità all’originario titolo concessorio.
Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di Corleone il titolare del chiosco ha ritenuto di proporre ricorso innanzi al TAR Palermo chiedendone l’annullamento, previa la sospensione in via cautelare. Il Comune di Corleone, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino e dell’avv. Vincenzo Airò, si è costituito nel giudizio per difendere la legittimità del proprio operato.
In particolare, gli avvocati del Comune hanno dedotto, tra l’altro, come l’autorizzazione annullata risultava in evidente contrasto con la precedente pronuncia dello stesso Tar Palermo ed oltre a risultare comprovate le difformità riscontrate dall’ufficio tecnico; dovendo darsi prevalenza all’interesse pubblico al completamento dell’opera pubblica. Condividendo le difese degli Avv.ti Rubino e Airò, il Tar Palermo ha rigettato la domanda cautelare del privato, mantenendo l’efficacia dei provvedimento del Comune di Corleone. Per effetto della pronuncia del Tar Palermo il chiosco che ostacola il prosieguo dei lavori pubblici dovrà essere rimosso.