Risale esattamente a un anno fa, il 16 luglio 2023, l’incendio all’aeroporto Fontanarossa di Catania a causa del quale migliaia di passeggeri in vacanza hanno subito disservizi e danni. Sin dalle prime ore furono promessi rimborsi e risarcimenti che purtroppo ad oggi risultano “non pervenuti”. Ecco il punto della situazione e le varie opportunità comunicate da Confconsumatori Sicilia in una nota.
“A un anno di distanza dall’evento – afferma Carmelo Calì, Presidente Confconsumatori Sicilia e responsabile Trasporti e turismo dell’associazione – purtroppo i passeggeri sono sempre abbandonati a se stessi come avvenuto nei giorni immediatamente successivi all’incendio. A questo punto si apre una nuova fase e, con la stessa responsabilità avuta in quella precedente, ed inizieremo ad intraprendere tutte le strade necessarie ed opportune affinché rimborsi e risarcimenti vengano riconosciuti non solo a parole”.
IL FONDO DEL MINISTERO DEL TURISMO – Si rende sempre più necessaria una riapertura dei termini per la presentazione delle istanze a cui moltissimi passeggeri non hanno potuto accedere anche per i tempi ristretti (solo 28 giorni) per la presentazione. Si pone anche la questione di aumentare la dotazione iniziale di 15 milioni di euro che potrebbero non essere più sufficienti perché il fondo è andato a coprire i danni subiti non solo dai viaggiatori ma anche dalle imprese, turistiche e non.
MANCATA RIPROTEZIONE E ASSISTENZA DA PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE – Anche in presenza di una
circostanza eccezionale come l’incendio, le compagnie aeree avevano l’
obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo in caso di cancellazione (o
rimborsare il prezzo del biglietto pagato) e di prestare
l’assistenza, sia per le cancellazioni che per i ritardi. Si tratta di obblighi previsti dal
Regolamento comunitario n. 261/2004: se le compagnie non hanno provveduto, dovranno rimborsare ai passeggeri i costi sostenuti. Molti passeggeri, poi, sono stati riprotetti su altri aeroporti siciliani sia in partenza che in arrivo e sono stati costretti a farsi carico autonomamente delle relative spese di trasferimento. Sempre in virtù del
Regolamento comunitario n. 261/2004 qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra a un passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.
EVENTUALE RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE DELL’AEROPORTO – Deve ancora essere depositata la relazione da parte dei periti nominati dalla Procura, quindi allo stato non è possibile fare nessuna previsione. Tuttavia, fermo restando il procedimento penale in corso che Confconsumatori seguirà nell’interesse dei passeggeri nel caso in cui emergesse una colpa della società di gestione per il verificarsi dell’evento, tra le altre possibilità si può ipotizzare una
responsabilità extracontrattuale. In tal caso, i passeggeri potrebbero chiedere alla stessa società di gestione il risarcimento dei danni subìti. Ad esempio, il
risarcimento patrimoniale (previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004) per le spese pagate per i giorni di vacanza persi (stanza alberghiera, sistemazione mezza pensione o pensione completa, escursioni, noleggio auto, eccetera). In ogni caso, tutte le spese sostenute. Inoltre, i turisti potrebbero anche chiedere il
risarcimento per danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del turista di Confconsumatori, oppure rivolgersi ai presidi territoriali.