Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha chiarito, attraverso una nota, alcuni dubbi d’interpretazione relativi all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in luogo pubblico e della riapertura degli esercizi commerciali.
Con riguarda all’utilizzo della mascherina “è obbligatorio averla immediatamente disponibile ed indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatoria“.
La pratica dell’attività motoria “deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine dell’attività“, in caso di luoghi troppo affollati. Una regola un pò ai limiti, visto che il post allenamento potrebbe essere inteso come allenamento defaticante.
All’interno delle attività esentate dall’obbligo di chiusura, vanno ora ricomprese “le pasticcerie, i panifici e i mercati del contadino che, pertanto, potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi“.
Con riguardo agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, “restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
Per quanto riguarda le scuole di danza, i parchi avventura e i parchi acquatici, “l’apertura nei giorni domenicali e festivi delle strutture e degli esercizi di cui al presente paragrafo é ammessa, per analogia con la disciplina in materia di attività sportive, a condizione del rispetto integrale, oltre che delle regole del DPCM del 17 maggio 2020, delle prescrizioni di cui alle circolari del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot.19361 del 21 maggio 2020“.