Il rimborso delle spese legali e la possibilità di poter usufruire dei permessi mensili assistenziali retribuiti. Si è chiusa così, dopo due anni, la vicenda giudiziaria di un maggiore dell’esercito, effettivo presso il reggimento di Palermo, al quale era stata negata la richiesta di assistere un familiare affetto da una grave disabilità e residente dell’Agrigentino.
La richiesta del maggiore era stata rigettata dal Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito “sulla base del convincimento che il diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 104792 dovesse considerarsi cedevole rispetto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione militare” e riteneva determinante la presenza di altri parenti che sarebbero stati in grado di occuparsi del familiare disabile.
E’ sotto la difesa degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia che è iniziato il ricorso al Tar di Palermo, con l’obiettivo di ottenere “il riconoscimento del proprio diritto di usufruire dei benefici assistenziali previsti dall’art. 33, co.3 della Legge n. 104/92, oltre, all’annullamento di tutti gli atti impugnati“. Dagli atti, però, è emersa l’erroneità e la non fondatezza delle argomentazioni sostenute dal Ministero, in quanto “ai fini dell’applicabilità dell’articolo 33 della L.104/92, non si sarebbe dovuta considerare rilevante la presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza alla persona disabile, non rilevando più né il requisito della continuità, né quello dell’esclusività dell’assistenza“.
La storia del maggiore non si è chiusa neanche dopo il ricorso accolto dal Tar e la condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese legali. Il Ministero della Difesa, infatti, si è appellato alla sentenza davanti al Cgars, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, chiedendone la riforma. Gli avvocati del maggiore, Rubino e Impiduglia, hanno rilevato la correttezza della pronuncia del Tar di Palermo e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Amministrazione militare. “In particolare – si apprende – nel corso nel giudizio, hanno dedotto come l’Amministrazione non avrebbe dovuto effettuare alcuna valutazione in ordine all’esistenza di altri familiari in grado di poter assistere la persona affetta da handicap grave“. E’ stato inoltre sottolineato come “l’articolo 33 co.3 della cita Legge 105/92 sancisca un diritto soggettivo di chi assiste il disabile alla fruizione dei permessi mensili, di conseguenza, deve ritenersi illegittima ogni limitazione di tale beneficio in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione“.
Il Cgars ha così condiviso le argomentazioni sostenute dalla difesa, rigettando l’appello proposto dal Ministero e permettendo al maggiore di poter usufruire dei permessi mensili assistenziali retribuiti previsti per legge.