Con ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale di Gela e prima dei non eletti della lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco sconfitto Spata), ha sostenuto che l’Ufficio Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, la stessa avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo dell’avvocato Adriana Romina Morselli.
L’avvocato Morselli si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Frattanto, il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto – ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza- una nuova modalità di arrotondamento dei seggi favorevole alla sig.ra Cavallo.
Il TAR Sicilia Palermo sez. I, condividendo gli assunti degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha sospeso il giudizio e dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma di interpretazione autentica.
In particolare, il TAR ha rilevato che la suddetta norma “appare del tutto irrazionale , giacché adottata in assenza dei presupposti per un intervento chiarificatore” , e si pone “in contrasto con il principio di ragionevolezza enucleabile dall’art. 3 comma 2 della Costituzione”.
Il TAR ha, inoltre, evidenziato come la suddetta norma viola l’art 24 Cost. , giacché “è destinata ad incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente” e si pone, altresì, in contrasto con “il principio del giusto processo”.
La sig.ra Cavallo ha, tuttavia, proposto appello avverso la suddetta ordinanza del TAR Sicilia Palermo, chiedendone la riforma e sostenendo la legittimità costituzionale della novella legislativa alla stessa favorevole.