Salvatore Giuffrida resta deputato all’Assemblea regionale siciliana. Il Tribunale di Palermo ha infatti rigettato il ricorso che era stato presentato da Santo Orazio Primavera in merito all’elezione del deputato siciliano.
In particolare, Primavera era risultato il secondo dei non eletti alle consultazioni regionali del 2022 nel Collegio di Catania, lista “Sud chiama Nord”. Giuffrida, invece, era primo dei non eletti ed è poi subentrato nella carica di deputato regionale a Davide Vasta, dichiarato ineleggibile con pronuncia del Tribunale di Palermo confermata dalla Corte di Appello.
Primavera, quindi, chiedeva che fosse dichiarata l’ineleggibilità o l’incandidabilità di Giuffrida e che fosse corretto il risultato delle elezioni procedendo a sostituire il deputato. Secondo il ricorso, Giuffrida, che era dirigente della Regione a Catania, era stato collocato in aspettativa senza il rispetto del termine temporale e il provvedimento di collocamento in aspettativa aveva motivi di nullità.
Giuffrida si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Rubino, Impiduglia e Verga, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando come il termine per il collocamento in aspettativa, nel caso di elezioni anticipate, è di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stato rispettato da Giuffirda, allora dirigente regionale, che ha tempestivamente chiesto di essere collocato in aspettativa. Il Tribunale di Palermo ha così condiviso le difese degli avvocati ha rigettato il ricorso, rilevando come la legge regionale siciliana prevede, in ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, che tutte “le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione” non operano ove il candidato si collochi in aspettativa nel rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, intervenuta il 10 agosto 2022. Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, rilevato che gli eventuali vizi formali del provvedimento di collocamento in aspettativa di Giuffrida “non hanno inficiato in alcun modo l’efficacia del provvedimento: gli effetti dell’aspettativa si sono, invero, regolarmente prodotti, avendo il Giuffrida concretamente cessato di esercitare le proprie funzioni dirigenziali a decorrere dal 19/8/2022 e ininterrottamente fino al 25/9/2022, in tal modo rimuovendo efficacemente quella causa di ineleggibilità derivante dalla funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 10 comma 1 bis L.R. 29/1951 e, quindi, l’ostacolo al pieno esercizio del suo diritto di elettorato passivo“. Valutando tutti gli elementi emersi, il Tribunale ha quindi deciso di rigettare il ricorso.