Livio Marrocco ex deputato regionale, coinvolto nell’inchiesta sulle presunte spese pazze dell’Ars, ha depositato al Tribunale di Palermo una memoria difensiva in merito ai procedimenti R.G. 373/13 n.r, R.G. 10877/15 Trib. Il suo avvocato, Francesco Crescimanno, ha chiesto che Marrocco sia assolto perchè il fatto non sussiste.
Nel periodo dal 27 ottobre 2010 al 4 dicembre 2012 sono state addebitate a Marrocco varie tipologie di spese effettuate coi contributi erogati ai gruppi parlamentari: soldi ai singoli deputati per 3.690 euro e altre spese. “…è sufficiente che si tratti di attività che attengano ai compiti ‘propri’ del gruppo- si legge nella memoria – vale a dire di attività (anche politiche) che siano legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del gruppo. Tra esse sicuramente rientrano non soltanto i costi per materiale propagandistico fornito al partito politico di riferimento o per pranzi o rinfreschi consumati in occasione di incontri in campagna elettorale o per oggetti-regalo per gli elettori di riguardo, ma anche i capi di abbigliamento, per altro di esiguo valore, di cui al punto 7 del capo di imputazione, che possono essere inquadrati tra le spese di rappresentanza”.
Scrive nella memoria difensiva. Ed in merito ai fumetti affermano: “con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione (Cassaz. sez. VI, n. 35683 dell’1 giugno 2017), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha prosciolto alcuni dei coimputati – e lo stesso dottor Marrocco – dalla maggior parte delle accuse inserite nella richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, il Giudice, dopo un attento esame della normativa applicabile, ha escluso che si potesse contestare il peculato fondando la prova sulla mera “mancata esibizione di documentazione contabile o extracontabile” .
In merito ai fumetti (una delle spese contestate riguardava l’acquisto di questi) nella memoria difensiva si evidenzia che: “Questa spesa – certamente in sé non legata alla funzione – deve essere correttamente inquadrata nel contesto. Si tratta, come per le altre qui elencate, di un esborso effettuato direttamente dal conto corrente personale del Presidente del Gruppo” e dunque non con soldi pubblici.
Inoltre: “con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione (Cassaz. sez. VI, n. 35683 dell’1 giugno 2017), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha prosciolto alcuni dei coimputati – e lo stesso dottor Marrocco – dalla maggior parte delle accuse inserite nella richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, il Giudice, dopo un attento esame della normativa applicabile, ha escluso che si potesse contestare il peculato fondando la prova sulla mera “mancata esibizione di documentazione contabile o extracontabile” . 1 Sulle specifiche contestazioni: e. Le spese oggi oggetto di residua contestazione al dottor Marrocco sono: per la prima parte della imputazione – ossia € 1.000,00 in favore di “Acqua Marcia s.p.a.” – spese sostenute direttamente dal Gruppo Parlamentare; per la seconda parte – ossia € 4.271,53 – spese che l’interessato ha sostenuto dal proprio conto corrente personale”.