Un maggiore dell’esercito di Agrigento di 36 anni si è rivolto ai giudici del Tar di Palermo per avere riconosciuto i benefici della legge 104. Gli era stato negato dal ministero della difesa il diritto di assistere un parente disabile.
Nell’istanza il militare aveva descritto in modo dettagliato lo stato di grave necessità in cui versava il familiare portatore di handicap, evidenziando, come gli altri familiari, non avrebbero potuto prendersi cura del familiare bisognoso di assistenza. Ma quell’istanza era stata respinta poiché la concessione risultava assolutamente incompatibile con le esigenze organizzative e di servizio dello status di militare. Gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che assistono il maggiore hanno affermato che per legge l’amministrazione non può negare al lavoratore il diritto di fruire dei giorni di permesso mensile retribuito neppure per ragioni organizzative, in virtù del fatto che tale beneficio costituisce un diritto soggettivo del lavoratore, pubblico o privato, che deve ritenersi compatibile con qualsiasi attività lavorativa, dunque, anche con lo status di militare.
La nuova norma affida al “referente unico” per ciascun soggetto disabile, il riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap, non assumendo più rilievo la circostanza che possano esservi anche ulteriori familiari astrattamente idonei a prestare assistenza. I giudici del Tar di Palermo condividendo le tesi del legali ha accolto il ricorso del maggiore e annullato i provvedimenti con cui erano stato negato il diritto. Lo stato maggiore dell’esercito è stato condannato a pagare le spese legali.