Nel 2022 sono stati denunciati in Italia 12.200 atti persecutori. 47 sono, invece, le donne uccise nel 2023.
Anche se sembrano pochi gli atti persecutori e di violenza verso le donne, questi delitti, però, spesso non vengono denunciati, e quindi sono difficili da quantificare, arrivando a portare, avvolte, anche all’uccisione delle vittime.
A fare una fotografia sulla situazione in Italia è l’avvocato Rosa Maria Sciortino, specializzata in questo genere di casi, che costantemente cerca di contrastare il fenomeno tramite eventi informativi ed attività culturali.
L’avvocato, inoltre, sottolinea che “l’unica arma per combattere il fenomeno è la prevenzione che si fa, non solo tramite la legge. E’ fondamentale educare e fare rete”.
Il reato di atti persecutori, o reato di stalking
E’stato introdotto nell’ordinamento penale italiano per mezzo del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, con l’inserimento dell’articolo 612 bis del Codice penale.
Cosa stabilisce?
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
La Grillina Stefania Ascheri, negli scorsi mesi, aveva proposto il fermo nei confronti di chi è indiziato di maltrattamenti e di atti persecutori. Un ulteriore punto di forza per la tutela delle vittime. L‘emendamento, però, è stato bocciato.
Cosa prevedeva?
L’emendamento interveniva sull’articolo 384 del codice di procedura penale. Avrebbe permesso al magistrato di imporre il fermo ad un soggetto sospettato di reato o anche solo gravemente indiziato anche senza esser colto in flagranza di reato.
L’emendamento non era rivolto alla sola tutela di donne, ma anche di anziani e minori. Uno strumento che i pubblici ministeri avrebbero potuto utilizzare, anche al di fuori dei casi di flagranza e di pericolo di fuga, con decreto motivato, quando sussistono fondati motivi per ritenere che il maltrattante possa ripetere le azioni violente, mettendo a rischio la vita o l’integrità fisica o psichica della vittima.