Un’unica regola, infinite possibilità. L’attività degli ispettori del lavoro è complessa e si basa sullo studio del singolo caso su cui si trovano a dover decidere.
Tra le malattie, bisogna innanzitutto fare una distinzione tra quelle invalidanti e quelle che non lo sono. Nel caso delle malattie invalidanti, che vengono confermate in sede di visita da parte di una commissione medica specifica, se viene dichiarata “l’inabilità al lavoro al 100%”, il lavoratore non potrà svolgere alcuna mansione.
Ci sono, però, innumerevoli casi intermedi sia di infermità fisica che di infermità mentale che, superata la soglia del 67%, danno diritto all’assegno ordinario d’invalidità. Tutti questi dipendenti, in base anche al tipo di patologia riscontrata, possono essere destinati ad altre mansioni. Sarà il documento di valutazione dei rischi (dvr) a stabilire qual è la migliore utilizzazione del lavoratore per evitare che possano aggravarsi le sue condizioni di salute.
Non solo malattie, anche per le donne incinte e quelle che hanno partorito da pochi mesi, ad esempio, esiste uno specifico dvr, che vieta “determinati lavori considerati faticosi, pericolosi e insalubri” e consente di alzarsi ogni quarto d’ora per agevolare la circolazione del sangue. Cosa che, peraltro, è stabilita anche in caso di malattie osteoarticolari, per le quali negli ultimi anni è stato riscontrato un incremento in quei lavoratori costretti a passare intere ore seduti nella stessa posizione.
“Il medico aziendale – sottolinea
Giuseppe Raimondi, segretario Uil Sicilia con delega alle Politiche del lavoro e della Formazione professionale –
non è un tuttologo. Può capitare, quindi, che durante la visita annuale si basi su esami e documenti che può produrre il dipendente. A volte, può richiedere ulteriori accertamenti. È possibile, però, contestare ciò che il medico aziendale ha prescritto, sia nel caso abbia sottovalutato una situazione più grave, sia nel caso opposto in cui abbia ad esempio dichiarato un’inabilità totale quando si possono trovare alternative nelle mansioni, riducendo i tempi dell’inabilità al lavoro. In queste situazioni, il dipendente, il medico che lo ha in cura o il patronato a cui si affida possono chiedere una revisione. Non dimentichiamoci – precisa –
che anche il datore di lavoro, ente pubblico o azienda privata, può chiedere accertamenti”.