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L'approvazione

Assistenza sanitaria per i senza fissa dimora: è legge

mercoledì 6 Novembre 2024

Nell’Aula del Senato si approva all’unanimità con 130 sì il disegno di legge, a prima firma Marco Furfaro (PD), che punta a garantire l’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora. Il provvedimento, già approvato alla Camera, è definitivo.

Il provvedimento è volto a colmare “un vuoto di tutela”, ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i princìpi ispiratori della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in base ai quali l’assistenza sanitaria andrebbe garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano “nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali”. I senza dimora, infatti, attualmente sono nell’impossibilità di essere iscritti al Servizio sanitario nazionale e di scegliersi un medico di medicina generale. Il testo si compone di 3 articoli.

Il primo istituisce un Fondo, di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per finanziare un programma sperimentale, da attuarsi nelle città metropolitane, per “assicurare progressivamente il diritto all’assistenza sanitaria” ai senza dimora e per consentirgli di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali; di scegliersi un medico; di accedere ai LEA (ossia alle prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza). Il Fondo sarà ripartito tra le Regioni, “sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori”, con un decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale “più rappresentative”.

L’ISTAT, si spiega nella relazione, fa riferimento a 14 città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Lo schema di questo decreto attuativo dovrà essere trasmesso alle Camere per i pareri delle Commissioni competenti che dovranno pronunciarsi entro 20 giorni. L’articolo 2 prevede che, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento, con particolare riferimento: al numero dei senza dimora iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali di ogni Regione; al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore dei senza dimora; alle eventuali criticità emerse; ai costi effettivamente sostenuti. L’articolo 3 riguarda le modalità di finanziamento del Fondo.

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