La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 33944 del 22.12.2024, ha rigettato il ricorso della tutrice internazionale Y. D. dando ragione, nella sostanza, alle argomentazioni giuridiche e di fatto portate da una famiglia affidataria di Catania di un minore ucraino, Adam.
Famiglia affidataria che da circa due anni, è assistita dal professore avvocato Luca Pedullà, dall’avvocato Tiziana Aloisio e dall’avvocato Ilaria Spoto Puleo, e che cerca in ogni sede istituzionale e giudiziaria di tutelare la reale volontà del minore Adam, di 10 anni, che in forte contrasto di interessi con la tutrice non intende far rientro in Ucraina, dove rischierebbe la vita.
Diversi e assai rilevanti i principi enunciati dalla Suprema Corte: 1) ai sensi della L. n. 218/1995, art. 42, la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996; 2) conseguentemente, ai sensi dell’art. 23 della predetta Convenzione, la nomina del tutore e del curatore speciale fatta dall’Autorità straniera è sì da considerare valida in Italia ma a condizione che si sia prima proceduto all’ascolto del minore e che a tale nomina consolare sia seguito l’avviamento del procedimento di riconoscimento, ex art. 24 della Convenzione, ovvero il processo di dichiarazione di esecutività, ex art. 26 della Convenzione medesima; 3) non va confuso il nulla osta rilasciato dal tribunale, che è un provvedimento al quale non può darsi alcuna esecuzione, con l’ordine di rimpatrio esigibile immediatamente, anche coattivamente, ex art. 12 Convenzione dell’Aja; 4) il minore straniero che si trova in Italia al quale viene nominato un tutore/tutrice, non può considerarsi minore straniero non accompagnato.
Sul delicato tema, che interessa una moltitudine di minori, ucraini e non, presenti in Italia, ilSicilia.it ha posto alcune domande al professore Luca Pedullà, legale della famiglia affidataria.
L’INTERVISTA
Professore, la Corte di Cassazione nell’evidenziare la novità della questione sottopostale, Vi ha dato ragione e ciò nonostante il parere contrario del Procuratore Generale che, invece, aveva chiesto l’accoglimento del ricorso della tutrice internazionale.
“Innanzitutto, mi ritengo soddisfatto poiché è stata rispettata la volontà del minore di restare in Italia e ciò anche grazie alla ferma tenacia della famiglia affidataria che dal primo momento, senza chiedere nulla in cambio, si è presa cura del vero interesse del minore affidatogli. Volontà di cui, ostinatamente, l’Autorità ucraina non vuole tener conto. Per il resto, ritengo che il Procuratore Generale della Corte, solitamente attento a siffatte questioni, sia stato fuorviato dalle defatiganti e contraddittorie domande e asserzioni avanzate in giudizio dalla tutrice, tutte poggiate su un fatto inesistente, ossia che vi fosse un ordine di rimpatrio da dovere eseguire. E ciò, si badi, lo mette nero su bianco la Corte medesima”.
Quindi il Tribunale ordinario italiano poteva nominare al minore un curatore speciale
“Certamente sì. E’ da molto tempo che lo sosteniamo nei vari Tribunali aditi e ciò anche in virtù degli espliciti poteri sussidiari di cui gode il giudice italiano laddove la nomina consolare, per qualunque motivo, non sia stata riconosciuta o resa esecutiva in Italia. Ciò al fine di realizzare e garantire il miglior interesse del minore, in conformità (anche) alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989”.
Ma la tutrice internazionale, azionando il regolamento di competenza in Cassazione, sosteneva che siffatta competenza spettasse non al Tribunale ordinario ma al Tribunale per i minorenni.
“E proprio qui emerge una insanabile contraddizione. Delle due l’una: o, coerentemente con la propria posizione, nessun tribunale italiano doveva essere ritenuto competente in materia dalla tutrice – posta la già fatta nomina consolare – oppure la competenza da parte dei tribunali italiani esisteva (ed esiste), riconoscendola la stessa tutrice laddove ne chiede il radicamento presso il tribunale per i minorenni. Competenza che, invece, nel caso che ci occupa va radicata nel tribunale ordinario, non essendoci alcun provvedimento da eseguire da parte del tribunale per i minorenni”.
Come mai, allora, il Console ucraino, una volta fatta la nomina, non ha subito avviato la procedura di ratifica della stessa?
“Evidentemente perché quella nomina non era valida, essendosi omesso l’ineludibile ascolto del minore laddove, peraltro, era nota a tutti la volontà di quest’ultimo di non far rientro nel proprio Paese in guerra: volontà esternata dal minore anche nelle sedi giudiziarie. Conseguentemente, procedendosi all’ascolto sarebbe emerso in modo palese il contrasto esistente tra il minore – quale soggetto e non pietrificato oggetto di diritti – e la tutrice internazionale nominatagli dal Console ucraino. Volontà del minore che, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione di New York, deve essere resa in modo libero e tenuta sempre nella massima considerazione in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi, come ribadito ancor di recente dalla Corte di legittimità con la sent. n. 8229/2023. Pertanto, bene aveva fatto il competente Tribunale di Caltagirone a non ratificare la nomina consolare del curatore speciale”.
Su questa materia, c’è qualcosa da migliorare nella legislazione interna o internazionale?
“Le norme interne – penso, innanzitutto, all’artt. 360 cc, nonché agli artt. 78,80,473 bis.7 e 473 bis.8 cpc – e quelle internazionali poste a tutela sostanziale e procedurale della reale volontà dei minori ci sono: oltre la Convenzione dell’Aja, si pensi alla Convenzione di New York e alla Convenzione europea sui diritti del fanciullo del 1996. Il problema, piuttosto, è talora riuscire a governarle e ragionevolmente tra loro bilanciarle, specie laddove mostrino il fianco a zone grigie, irrisolte. Mi spiego meglio con un esempio. Se la nomina del tutore internazionale fatta dall’Autorità consolare straniera si pone in palese conflitto d’interessi col minore, che senso ha consentire alla medesima Autorità consolare – che quel conflitto ha generato – di nominare in solitudine un’altra figura? Ciò potrebbe dar luogo ad abusi e, dunque, ad affievolire in radice le tutele previste per il minore”.