Niente zone gialle fino al 30 aprile, ma con delibera del Cdm potranno essere essere fatte specifiche “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini”. Lo prevede il decreto legge COVID che introduce l’obbligo vaccinale per personale sanitario e farmacisti.
Scatta l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, a meno che non vi sia un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. E’ ancora quanto prevede la versione ancora provvisoria del testo del decreto Covid all’esame del Cdm di oggi pomeriggio.
Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto l’Ordine professionale deve trasmettere l’elenco degli iscritti alla Regione o provincia autonoma e e i datori di lavoro devono trasmettere l’elenco dei dipendenti. Entro dieci giorni dalla ricezione regioni e province verificano lo stato vaccinale e segnalano all’Asl chi deve ancora ricevere la somministrazione. A sua volta l’Asl entro cinque giorni contatta l’interessato chiedendogli di produrre la certificazione o lo invita a sottoporsi a vaccinazione.