“Il Tar di Palermo, con la sentenza n. 2099/2018, ha accertato la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Favignana su una istanza tesa ad ottenere la Valutazione di incidenza ambientale su un progetto di edificazione di un fabbricato per civile abitazione, condannando l’Ente alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo“. Ne dà notizia l’avvocato Sonia Spallitta del Foro di Palermo che ha patrocinato il ricorso.
“In particolare – aggiunge – il Tribunale ha fatto applicazione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e L.r. 10/91 che affermano l’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel caso in cui esso consegua ad un’istanza del privato ed al cospetto di una aspettativa qualificata ad una pronuncia esplicita”.
La vicenda ha tratto origine da una richiesta formulata dai comproprietari di un’area sita nel Comune di Favignana, volta ad ottenere la Valutazione di Incidenza sul progetto di edificazione dell’area: si tratta di una procedura a carattere preventivo introdotta dalla direttiva 92/43/Cee (c.d. Direttiva “Habitat”) e recepita nell’ordinamento nazionale con il D.p.r. 357/97 che ha lo scopo di verificare la sostenibilità ambientale del manufatto e la sua incidenza sugli standard di qualità del territorio e che costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell’opera.
Nella fattispecie, il Tar ha accertato “La violazione dell’obbligo normativo di agire in via provvedimentale, sancito dal richiamato art. 2 l. 241/1990”, da parte del Comune di Favignana che avrebbe dovuto pronunciarsi nel termine di sessanta giorni e, dunque, il diritto dei ricorrenti, che avevano già avanzato la richiesta nel lontano 2014 sino a trovarsi costretti, dopo avere reiterato più volte invano l’istanza, ad agire a proprie spese in giudizio nel 2017 impugnando il ‘silenzio’ ad ottenere una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla richiesta di rilascio della Valutazione di Incidenza Ambientale, condannando pertanto l’Ente alla adozione del provvedimento definitivo”.
“In buona sostanza – prosegue Spallitta – se alle difficoltà che incontrano i cittadini derivanti dalla sovrapposizione delle norme di rango europeo alla normativa previgente in Italia, si aggiunge anche l’inerzia lungamente protratta a provvedere della pubblica amministrazione, in palese violazione delle norme procedimentali che assegnano un termine a provvedere, il risultato è quello della paralisi e dello svuotamento di fatto di un diritto di matrice costituzionale che è costituito dall’esercizio delle facoltà insite nel diritto di proprietà, all’infuori dei casi previsti dalla legge”.
“Ciò in palese violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della Pubblica amministrazione contenuti nell’art. 97 Carta Costituzionale – principi di cui la legge sul procedimento amministrativo 241/91 è attuazione – cui corrisponde un legittimo affidamento del cittadino che si confronta con la Pubblica Amministrazione, affidamento violato come accertato dalla sentenza che occupa con la non osservanza del termine a provvedere e foriero di danno da ritardo per il cittadino, affidamento tutelato peraltro anche dalla normativa comunitaria”.
“Nonostante l’evoluzione normativa tendente a superare il favore per la pubblica amministrazione nei rapporti con il privato cittadino, attribuendo a quest’ultimo maggiori diritti (cd. Interessi legittimi pretensivi) – conclude Sonia Spallitta – di fatto spesso il comportamento messo in atto dalle amministrazioni concreta un disattendimento sostanziale delle suddette facoltà”.