A Palermo la questione degli impianti pubblicitari è uno dei problemi irrisolti, di fatto se questi vengono collocati senza criterio e senza tenere conto delle norme che tutelano il decoro dei beni monumentali, possono costituire un pericolo per la sicurezza dei cittadini.
L’associazione comitati civici Palermo è tornata di nuovo sull’argomento e ha richiesto l’intervento, della sesta commissione consiliare, ai sensi dell’art. 60 dello statuto del Comune di Palermo, per dare un contributo alla risoluzione della grave criticità rappresentata dalle affissioni pubblicitarie in violazione delle regole dettate dal Codice della Strada.
“Tanti concittadini ci segnalano – dicono dall’associazione – continuamente abusi in tutte le zone di Palermo, in quanto la città sta letteralmente scomparendo sotto manifesti di ogni grandezza e forma. Ciò determina una serie di problemi di cui evidentemente gli amministratori non si rendono pienamente conto:
Problemi di sicurezza, visto che la stragrande maggioranza delle affissioni pubblicitarie non rispetta quanto previsto dall’art. 23 comma 1 del Cds , per esempio circa le distanze da rispettare, in prossimità degli incroci o sulle rotatorie, né le regole dettate per evitare di creare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile la visibilità e la comprensione, di distrarre i conducenti o ostacolare il transito delle persone invalide, tutte situazioni che, invece, si manifestano puntualmente in ogni zona della nostra città, come documentiamo solo in parte con le foto che alleghiamo;
problemi di legalità, in quanto alcune affissioni risultano prive delle targhette identificative obbligatorie per legge, con presumibile danno erariale , tra l’altro, per i mancati introiti nelle casse comunali;
problemi di carattere estetico e di decoro, in quanto viene deturpato il volto della nostra città, meta di turisti in ogni periodo dell’anno, che vedono insegne e cartelloni ovunque, addossati ai monumenti, sulle mura storiche, su edifici antichi di pregio, sugli alberi, sui pali della luce solo a Palermo viene consentito questo, perché in nessuna città europea è permesso nascondere in questo modo caotico le bellezze artistiche e naturali delle città, deturpandola orrendamente, e la nostra è una delle città d’arte più belle d’Europa“.
La materia è regolamentata in modo dettagliato dall’art.23 del Codice della Strada e dal suo regolamento di attuazione, approvato con DPR n. 495/92, chiarissimi nel definire “mezzo pubblicitario da assoggettare alle regole del CdS tutto ciò che viene percepito dall’utente della strada e che non sia un segnale stradale e che, nel contempo, possa creare pericoli ai conducenti, ingenerando confusione o distrazione, a causa della forma, del colore o della collocazione“.
Per scongiurare tali eventi la legge ha imposto il regime vincolistico dell’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada ed ha previsto (comma 11) le relative sanzioni in caso di inottemperanza.
La regolarità dell’autorizzazione deve essere sempre affiancata dal rispetto del decreto di attuazione del CdS circa divieti e distanze ed infatti l’accertamento delle violazioni ai sensi dell’art.23 comma 11 viene fatto con riferimento ad entrambi gli aspetti, proprio perchè quello che conta è fondamentalmente l’aspetto della sicurezza.
“Analoghe considerazioni – proseguono dall’associazione – possono farsi in tema di pagamento al Comune della tassa di pubblicità, perché il pagamento della tassa di pubblicità ai sensi del DLgs 507/1993 non esonera l’interessato dall’osservanza di tutte le altre normative, a cominciare proprio dall’art. 23 del CdS. Ed infatti l’obbligo del pagamento della tassa di pubblicità ricorre anche in presenza di un impianto abusivo e, viceversa, l’autorizzazione di cui all’art.23 CdS non esonera il titolare dal pagamento della tassa.
Ci teniamo a sottolineare questo aspetto perché abbiamo constatato che i nostri interlocutori istituzionali, a seguito di tante nostre segnalazioni, ci informano sempre, come per rassicurarci, sulla regolarità delle autorizzazioni, trascurando di approfondire gli aspetti relativi alla violazione delle norme dettate dall’art. 23 comma 1 in materia di sicurezza (forma, colore, distanze, etc.), che è l’aspetto più rilevante per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini“.
“Come abbiamo avuto modo di verificare, numerose installazioni pubblicitarie, pur risultando in regola con le autorizzazioni non rispettano quanto prescritto dal CdS che, ribadiamo, è una legge dello Stato.
Ed anche il riferimento ad eventuali deroghe previste dal regolamento comunale non è corretto, in quanto il Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con delibera consiliare n. 93 dell’ 8/10/2015 non sembrerebbe ad oggi essere entrato in vigore. Al riguardo vi chiediamo alcuni chiarimenti sugli adempimenti di cui alla delibera in argomento, e precisamente:
se sia stato dato mandato agli uffici competenti per l’adeguamento dei parametri numerici contenuti nel piano della pubblicità e nel regolamento al dato della popolazione, come rilevato nel censimento del 2011;
se sia stato costituito l’Ufficio di Piano e, in caso affermativo, se entro i sei mesi successivi dalla costituzione sia stato ad esso demandato l’aggiornamento e la ridefinizione delle elaborazioni planimetriche su supporto informatico, entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse da parte dell’ufficio di Presidenza“.
“Le varie forme di pubblicità che abbiamo osservato con attenzione riguardano in particolare le seguenti tipologie:
- mancato rispetto delle caratteristiche previste dalla legge per cartelli e mezzi pubblicitari, in quanto realizzati con parti strutturali con materiali non resistenti ad agenti atmosferici, non saldamente ancorati al suolo e con pericolo di crolli;
- mancato rispetto delle distanze dalle intersezioni stradali, dalle curve, dalla segnaletica verticale ed orizzontale, casi dettagliatamente descritti nell’art.51 del regolamento CdS, sempre a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, distratti o fuorviati da una pubblicità invasiva ed aggressiva;
installazioni prive delle targhette ed installate in pertinenze stradali senza autorizzazione; - pubblicità non ammessa in luoghi dove ingenera confusione, rende difficile la visibilità e la comprensione della segnaletica stradale o distrae l’attenzione degli utenti della strada;
- pubblicità su isole di traffico;
- pubblicità affissa su edifici protetti dalla Soprintendenza, in violazione del DL 42/2004 che tutela i beni culturali e paesaggistici;
- mezzi pubblicitari installati in violazione della norma che regola le autorizzazioni, in particolare privi di targhetta con gli estremi dell’amministrazione che rilascia autorizzazione, del soggetto titolare dell’autorizzazione e di data di scadenza di detta autorizzazione;
- pubblicità collocata su parapetti o ringhiere (che sono impianti fissi e non impianti rimovibili, ove si potrebbe autorizzare) ed in prossimità degli incroci;
- Altezza degli impianti inferiore ad un metro e mezzo dal suolo;
- numero spropositato di cartelli in uno spazio delimitato, come per esempio quelli presenti all’ incrocio fra via Belgio e viale Strasburgo“.
“Alla luce di quanto esposto e della documentazione fotografica prodotta – concludono – chiediamo a codesta Commissione di attivarsi al fine di sollecitare il ripristino della legalità e restituire il decoro e la sicurezza ai cittadini, nella materia di vostra competenza“.
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