A meno di 50 ore dal termine per la presentazione delle liste dei candidati all’Assemblea regionale siciliana per le elezioni del 5 novembre, un errore nel modello di accettazione delle candidature rischia di mandare in tilt la macchina delle cancellerie delle Corti di Appello.
Un errore non solo formale ma sostanziale, che potrebbe comportare la cancellazione dalle liste di quei candidati che, anche solo in buona fede, non dichiarano di non avere compiuto alcuni reati previsti dal codice penale.
Il candidato, infatti, all’atto dell’accettazione della candidatura, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilita’ prescritte dalla legge Severino. Peccato, pero’, che nella modulistica predisposta dall’Ufficio elettorale regionale (dipartimento Autonomie locali), diretto da Margherita Rizza, a proposito delle ipotesi di incandidabilita’ non viene citata la legge Severino (n.235 del 2012), ma una norma ormai superata (la n. 55 del ’90, articolo 15, comma 1), abrogata appunto dalla Severino: norma, questa, che si applica anche alle regioni a Statuto speciale (articolo 14 della Severino).
Una differenza non di poco conto, perchè la legge Severino, tra le condizioni di incandidabilità, prevede reati penali non contenuti nella legge 55 del ’90. Dal confronto delle due norme, emerge che nella legge del ’90 non vengono previste come causa di incandidabilita’ i reati individuati in piu’ di 9 articoli del codice penale previsti come condizioni di incandidabilita’ dalla legge Severino.
Le condizioni di candidabilità previste dalla Severino sono più’ restrittive rispetto a quelle della vecchia norma. Si tratta di non essere incorsi in alcune tipologie di reati contro la pubblica amministrazione. Come ad esempio: istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. E ancora, interruzione di un servizio pubblico da parte dei capi o promotori, sottrazione o danneggiamento di beni sottoposti a sequestro penale e traffico di influenze illecite (vedi caso Consip).
A questo punto, qual e’ il rischio? Cosa succederà nelle cancellerie dei tribunali dei capoluoghi di provincia e in quella della Corte di Appello di Palermo? I magistrati dichiareranno inammissibili le domande incomplete o daranno tempo ai candidati per integrare le istanze? Se la modulistica non verrà cambiata o le cancellerie non prenderanno per buone i modelli diramati dalla Regione, il candidato avrà sottoscritto una dichiarazione incompleta che potrebbe essere oggetto di impugnativa qualora qualcuno facesse ricorso.