È nullo il decreto del ministro dei Trasporti dell’8 gennaio 2020 avente ad oggetto “Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte Trieste-Trapani e viceversa, Brindisi-Trapani e viceversa, Parma-Trapani e viceversa, Ancona-Trapani e viceversa, Perugia-Trapani e viceversa, Napoli-Trapani e viceversa”. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Ryanair Dac per contestare il decreto in questione nonché tutti gli atti che ‘a cascata’ sono seguiti. Dopo essersi preliminarmente soffermato sulle eccezioni sollevate dalle parti intimate, il Tar ha rilevato la fondatezza del ricorso, fornendo una motivazione ricostruttiva e di merito.
Partendo dal fatto che c’è già una giurisprudenza sulla regolamentazione degli OSP secondo la quale “Lo Stato che intenda assoggettare una linea aerea agli oneri in argomento è chiamato ad una duplice valutazione: il carattere essenziale di questa per lo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento; il fallimento del mercato concorrenziale sulla stessa“, i giudici hanno focalizzato la loro attenzione sul verificare se, riguardo alle necessità dell’aeroporto di Trapani, l’istruttoria effettuata e la conseguente motivazione della scelta siano state conformi alla normativa.
Ebbene, sulla base delle osservazioni illustrate, secondo il Tar “emerge come l’obiettivo di incrementare il traffico aereo dell’aeroporto di Trapani sia stato di mera natura commerciale“; e ” non risultano approfondite in adeguata istruttoria le ragioni di una ritenuta situazione di fallimento del mercato e di condizioni di isolamento dell’area di riferimento trapanese e appare fondata l’osservazione per la quale, in realtà, con l’introduzione degli OSP in questione, si sia promosso l’intento di promuovere e rilanciare in sé l’attività commerciale dell’aeroporto di Trapani“. Anche da ciò, l’annullamento degli atti contestati, in conseguenza del quale “sarà l’Amministrazione a regolarsi di conseguenza“.