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Giustizia, arriva il codice di comportamento a Cinquestelle

lunedì 2 Gennaio 2017
Palermo, Sicilia, “Italia 5 Stelle”.

Da Roma a Palermo è stretto nella morsa delle inchieste giudiziarie. Ora, il Movimento Cinque Stelle inizia il nuovo anno proponendo al suo popolo un nuovo “Codice di Comportamento“.  Un mini decalogo – in realtà composto soltanto da sei “commi” – che domani verrà sottoposto al voto online sulla piattaforma del movimento.  Il testo si chiama “Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie” e in caso di approvazione, obbligherà ogni “eletto” del MoVimento 5 Stelle ad attenersi a quei contenuti. Il documento è stato diffuso nel web dal blog di Beppe Grillo.

Oltre a dei precisi riferimenti sul dovere di rispettare la Costituzione e le leggi, il Codice offre alcuni spunti interessanti.

Nel primo comma si indicano i principi generali. “Il Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi. I portavoce del Movimento 5 Stelle perseguono gli obiettivi del Movimento, così come indicati nel “Non Statuto” o negli altri atti interni di indirizzo. I portavoce sono consapevoli del fatto che, ai sensi dell’art. 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore: nell’adempimento di tale dovere, ogni portavoce tiene comportamenti eticamente ineccepibili, anche a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi. Ai sensi del Regolamento del MoVimento 5 Stelle, i portavoce si astengono da comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del MoVimento 5 Stelle“.

Il “core” del documento è contenuto al punto 2: “Il Garante del MoVimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri od il Comitato d’appello, quando hanno notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un portavoce del Movimento5stelle, compiono le loro valutazioni in totale autonomia, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura. Il comportamento tenuto dal portavoce può essere considerato grave dal Garante o dal Collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello, anche durante la fase di indagine, quando emergono elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, sia già lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle. La condotta sanzionabile può anche essere indipendente e autonoma rispetto ai fatti oggetto dell’indagine“.

Il terzo punto indica le procedure per l’autosospensione. Un percorso che nel codice non significa”alcuna ammissione di colpa o di responsabilità”.  Il quarto punto concerne la “presunzione di gravità”: “Il Garante del MoVimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri o il Comitato d’Appello, in virtu’ e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, valutano la gravità dei comportamenti tenuti dai portavoce, a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale. E’ considerata grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del MoVimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo, eccettuate le ipotesi indicate all’ultimo comma. A tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio. E’ invece rimessa all’apprezzamento discrezionale del Garante, del Collegio dei Probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello la valutazione di gravità ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La ricezione, da parte del portavoce, di “informazioni di garanzia” o di un “avviso di conclusione delle indagini” non comporta alcuna automatica valutazione di gravità  dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al punto. E’ sempre rimessa alla discrezionalità del Garante e del Collegio dei Probiviri o del Comitato d’appello (e non comporta alcuna automatica presunzione in tal senso) la valutazione della gravitàdi fatti che configurano i c.d. reati d’opinione ipotesi di reato concernenti l’espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni, ovvero di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale”.

Il decalogo si conclude con un articolo dedicato ai “doveri di informazione” ed uno agli obblighi di sindaci e presidenti di Regione. Nel primo si dice che “I portavoce, quando ne hanno notizia, hanno l’obbligo di informare immediatamente e senza indugio il gestore del sito, dell’esistenza di procedimenti penali in corso nei quali assumono la qualità di indagato o imputato nonché di qualsiasi sentenza di condanna o provvedimento ad essa equiparato ai sensi del punto 4.“. Infine la norma “sono tutti pentaspellati”: “Ogni sindaco e presidente di regione eletto nelle liste del MoVimento 5 Stelle è tenuto a far rispettare il presente codice etico ai componenti delle proprie giunte, anche se gli assessori non risultano iscritti e/o eletti nel MoVimento 5 Stelle”.

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