La Prima Sezione del T.A.R. Sicilia, dopo il decreto d’urgenza dello scorso giugno, si è pronunciata in sede collegiale accogliendo la domanda cautelare presentata dal consigliere d’opposizione Giovanni Gioacchino D’Angelo. I giudici amministrativi hanno sospeso l’efficacia della delibera di decadenza e dei successivi atti di surroga, consentendo all’esponente di minoranza di mantenere il proprio mandato elettorale fino alla decisione nel merito.
La vicenda trae origine dalla deliberazione consiliare del 15 maggio 2026, con la quale la maggioranza consiliare aveva dichiarato la decadenza di D’Angelo a seguito di tre assenze consecutive dalle sedute.
Successivamente, era stata convocata un’adunanza per il 17 giugno 2026 con all’ordine del giorno la surroga di D’Angelo con la prima dei non eletti, Patrizia Amato, e la convalida del subentro. Il consigliere D’Angelo, assistito e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato sia la decadenza sia gli atti di convocazione, contestando un grave difetto di istruttoria e di motivazione. La difesa ha, tra l’altro, evidenziato come la documentazione medica e sindacale a giustificazione delle assenze non fosse stata trasmessa ai consiglieri prima del voto, paventando il rischio di un danno grave e irreversibile per la privazione del mandato elettorale.
Il Comune di Campobello di Licata si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza pubblicata l’8 luglio 2026 , il Tribunale Amministrativo (Presidente Salvatore Veneziano, Consigliere Estensore Francesco Mulieri) ha accolto la domanda cautelare aderendo alle tesi degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. I giudici hanno sancito un principio fondamentale: il Consiglio comunale, nel valutare la decadenza di un eletto, deve attenersi a “criteri restrittivi e di estremo rigore”, dato che tale provvedimento comporta effetti gravissimi sull’esercizio di una carica pubblica elettiva.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il TAR ha ritenuto prevalente quello del ricorrente, ravvisando il periculum in mora (ossia la sussistenza di un danno grave e irreparabile) proprio nell’impossibilità per D’Angelo di esercitare le funzioni per le quali è stato scelto dai cittadini. Per effetto dell’ordinanza del TAR, l’efficacia dei provvedimenti impugnati è stata sospesa, congelando definitivamente le operazioni di surroga. Il TAR Palermo ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al prossimo 15 dicembre 2026.




