Rispetto dei diritti dei passeggeri nella gestione degli effetti determinati dalle molte cancellazioni di voli operate dalle compagnie dall’inizio di giugno.
È l’oggetto della diffida inviata da Confconsumatori alle compagnie aeree ai sensi del Codice del Consumo, normativa in vigore da 15 anni a tutela degli utenti soprattutto attraverso una corretta informazione su prodotti e servizi.
Con la rimozione, dal 3 giugno, delle restrizioni alla circolazione dei passeggeri nel territorio nazionale e all’interno sia dell’area Schengen sia del Regno Unito, le compagnie aeree hanno cancellato diversi voli. Decisione genericamente giustificata – sottolinea nel comunicato l’associazione dei consumatori – con il presupposto dell’emergenza Covid-19 e, quando non è stato possibile riproteggere il passeggero su un volo alternativo, accompagnata solo da un rimborso a mezzo voucher. Questione sorta – rimarcano dall’associazione di categoria – su biglietti peraltro venduti di recente dalle compagnie aeree.
A fare chiarezza sul problema il 18 giugno è intervenuto l’Enac.
Con un con un proprio comunicato l’ente che disciplina il trasporto aereo civile ha fatto sapere che le cancellazioni operate dall’inizio del mese non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause legate all’attuale situazione della pandemia, bensì a autonome scelte imprenditoriali delle compagnie aeree.
Tutto ciò ha generato per i passeggeri non solo il disagio del mancato rimborso in denaro, ma anche quello di non riuscire a contattare le compagnie per verificare eventuali possibilità di nuove prenotazioni su voli alternativi con la stessa tratta. In pratica, sopportando attese anche di ore al telefono prima di ottenere una risposta.
“Oltre a quanto evidenziato da Enac – spiega Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti di Confconsumatori – con tali comportamenti le compagnie aeree rovesciano d’ufficio la clausola del ‘no show rule’ . nel momento in cui le stesse, in presenza di biglietti comprendenti le tratte di andata e ritorno sui quali hanno cancellato il volo di andata, hanno invitato i passeggeri a confermare la partenza per il volo di ritorno. Ai sensi del Regolamento comunitario n. 261/2004, la cancellazione del volo di andata comporta invece automaticamente anche quella del viaggio di ritorno”.
“Ancora una volta – dichiara Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori – l’opportunità di tornare a volare serenamente si è trasformata in un sopruso ai danni dei passeggeri”.
Oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto senza decurtazioni quando il passeggero non sia stato riprotetto, la diffida mira altresì a far corrispondere in ogni caso la compensazione pecuniaria, nonché a adottare misure per agevolare i passeggeri dei voli cancellati mediante facili e gratuiti contatti con la compagnia.
Per l’assistenza nelle procedure dei rimborsi, Confconsumatori mette a disposizione esperti nelle proprie sedi territoriali.
L’elenco è consultabile al link: QUI