I sindacati Cisl e Snals scrivono al Rettore e al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Palermo in merito all’annullamento, per sentenza del TAR, del concorso per dirigente.
A seguire la lettera firmata dal Coordinatore provinciale F.to Giovanni Madonia Ferraro e dal Segretario Generale Università Palermo Trapani G. Maurizio Ippolito.
LA LETTERA
Abbiamo più volte scritto e messo in evidenza le nostre perplessità sulla gestione dei concorsi banditi dall’Università degli studi di Palermo, nonché sulla farraginosità nell’esecuzione degli stessi sia nel caso di reclutamento di nuove unità di personale sia nel caso delle Progressioni Economiche Verticali riservate al personale TAB in servizio.
Il nostro auspicio, come rappresentanze sindacali, era ed è quello che i partecipanti, defraudati del diritto di partecipare a una procedura trasparente e imparziale, potessero avviare un ricorso “concreto” così da consentire un intervento della Magistratura per smascherare uno “stile” utilizzato, nell’ultimo quadriennio, all’Università degli studi di Palermo per consentire percorsi di carriera e posti di lavoro solo a persone gradite.
Fino al 02.12.2020, questa speranza è stata vana in quanto l’avvio di una procedura legale, oltre a essere dispendiosa per un lavoratore, ha anche dei riflessi legati ai rapporti all’interno della propria Amministrazione. D’altra parte, alla luce del clima “pesante” che si è respirato e si continua a respirare in Ateneo, diventa comprensibile che anche chi ha partecipato ad una selezione ed ha subito un torto, sia restio a procedere formalmente con un ricorso.
La citazione del 02.12.2020 non è casuale, ma fa riferimento alla data della sentenza n. 02709 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) inerente l’annullamento dei provvedimenti riguardanti l’assunzione del Dirigente dell’Area Sistemi informativi e portale di Ateneo che, giusto decreto del Direttore Generale dell’Università di Palermo del 01.10.2019, ha preso servizio il 03.10.2019 e che, nei termini di legge, dovrà lasciare l’incarico, come da sentenza ed esecuzione da parte dell’autorità amministrativa universitaria (leggasi Direttore Generale dell’Ateneo).
La sentenza è fruibile in Internet all’indirizzo web https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-palermo, inserendo numero e anno riportati in precedenza. Fondamentalmente, l’intera procedura concorsuale è stata annullata perché non è stato rispettato, come scrive il Collegio dei Magistrati, il “vincolo di legge previsto dal D.P.R. n. 487 del 1994, il quale, giova ricordarlo, contiene il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”
Ne deriva che, scrive sempre il Collegio dei Magistrati, “non avendo l’Università degli studi di Palermo fatto uso della propria autonomia regolamentare relativamente all’aspetto in questione (vedi Decreto Rettorale n. 2082 del 2014) alla procedura selettiva doveva essere applicato l’art. 13 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, il quale dispone: al comma 2, che gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.”
In più, la Commissione ha fatto svolgere le due prove scritte tramite l’utilizzo di PC sebbene sul bando non si facesse alcun riferimento a questo tipo di modalità; il Collegio dei Magistrati, nel merito, si esprime nel seguente modo: il concorrente che partecipa a una selezione deve essere messo “nelle condizioni di conoscere le modalità di svolgimento già al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione e non debba, in certo senso, scoprirle il giorno della prova”.
Queste Organizzazioni Sindacali chiedono: è possibile che nella scelta operata dal Direttore Generale per formulare la Commissione preposta alla selezione di un Dirigente di II fascia, siano state individuate persone che non conoscano o che non rispettino questi elementari aspetti della normativa sulle procedure concorsuali? E’ da rilevare che nel precedente concorso bandito nel 2018 ed esitato nel gennaio del 2019 (8 mesi prima di quello argomentato in Sentenza) per l’assegnazione dello stesso posto di Dirigente e che non ha sortito alcun vincitore, anche un’altra Commissione, individuata sempre dal Direttore Generale, non ha rispettato la normativa sopra riportata.
Peraltro, non è di secondaria importanza che le due Commissioni scelte dal Direttore Generale per l’individuazione del Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, al rispettivo verbale n. 1 (verbali fruibili in Internet all’indirizzo web https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/dirigenti.html sottoscrivano: “La Commissione preliminarmente prende visione del DPR 497/1994 e s.m.i. recante norme sull’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.
È veramente singolare che entrambe le due Commissioni “prendano visione” della normativa per poi disattenderla.
A proposito della scelta dei Commissari, considerato che alcuni nomi sono presenti più o meno frequentemente in tutte le procedure concorsuali e PEV dell’Università degli Studi di Palermo, è lecito porsi ancora un’altra domanda: può essere che siano stati scelti i soggetti più competenti o le motivazioni sono altre? Visto il risultato del concorso oggetto della Sentenza non crediamo che la competenza sia il requisito maggiormente preso in considerazione per la scelta dei Commissari. Qualche dubbio c’era già venuto e adesso il Collegio dei Giudici ha espresso una valutazione oggettiva.
E ancora chiediamo: è possibile che il Responsabile Unico del Procedimento, il cui scopo è esattamente quello di verificare il rispetto del dettato normativo, abbia omesso di rilevare, prima dell’approvazione degli atti, le censure che era chiamato ad accertare? Ed è possibile che tutta la catena di responsabilità preposta all’attivazione e al controllo dell’intero iter concorsuale non abbia ravvisato le varie illegittimità dell’operazione?
E se associamo, senza tema di smentita, la predetta “omissione” con “l’abuso d’ufficio” di disattendere le indicazioni del bando, che prevedeva “normali” prove scritte poi svolte a PC, si prefigura un rapporto di funzionalità in danno ai principi comunitari e costituzionali fondamentali di trasparenza, pari opportunità e meritocrazia.
Le conferme su quanto in argomento sono riportate dal Collegio dei Giudici nella sentenza in oggetto.
Ma vi è di più: lo stesso concorso, come già detto, svoltosi ad inizio del 2019, era risultato senza vincitori. Cosa era successo? Le possibili spiegazioni sono tante ma certamente risulta strano che sia stato scelto lo stesso segretario di Commissione per le due edizioni, probabilmente deve essere una persona molto competente anche perché la collega del Politecnico di Bari (guarda caso dove l’attuale Direttore Generale dell’Università di Palermo ha ricoperto analogo incarico da gennaio 2014 al 31 agosto 2016) ha ultimamente superato la procedura concorsuale per essere inquadrata nella Categoria EP.
Anche in quel caso, da procedura di accesso agli atti effettuata da almeno due dei partecipanti al concorso, non era stato rispettato il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. È un caso o una prassi da quando si è insediato il Dott. Romeo? Come Organizzazioni Sindacali, non ci risulta che, prima del 01.09.2016, data dell’insediamento del dott. Romeo come Direttore Generale dell’Università di Palermo, ciò fosse mai avvenuto.
Verrebbe anche da chiedersi, a questo punto, se nei vari iter concorsuali dei concorsi ad oggi esitati dal 01.09.2016 sia stato rispettato, o meno, il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.
E tornando al Politecnico di Bari, nel periodo in cui il Nostro Direttore Generale lo dirigeva con lo stesso ruolo di adesso, da curriculum presenti su Internet, si legge che è stato frequentato, con corposa remunerazione, anche dal vincitore del Concorso (adesso annullato per sentenza del TAR) il quale, sempre sicuramente per pura casualità, è diventato EP presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel gennaio del 2008, durante la direzione amministrativa affidata ancora al Dott. Romeo, direzione iniziata ad ottobre del 2007 (tre mesi prima). E sempre al Politecnico di Bari, alla fine dell’anno 2016, i due in argomento si sono avvicendati, l’uno al posto dell’altro, nell’OIV.
E ancora, è doveroso focalizzare l’attenzione sull’aspetto che abbraccia un possibile danno erariale: risorse umane, finanziarie e temporali impiegate per svolgere due concorsi per ricoprire una posizione di dirigente di seconda fascia che, di fatto, oggi risulta vacante; peraltro, uno stipendio da dirigente erogato ad un soggetto dichiarato vincitore di un concorso le cui procedure, oggi, risultano annullate.
Visto che le scriventi hanno più volte evidenziato la “nebbia” che si addensava intorno alle procedure selettive, quanto in argomento fa molto riflettere e l’episodio non ci sembra un caso isolato ma un vero e proprio modus operandi.
Un altro aspetto della sentenza è relativo alla posizione dell’Università degli studi di Palermo che si costituisce in giudizio sia con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che con quello del proprio Ufficio Legale interno “pur non avendo adottato alcuna delibera di conferimento dello jus postulandi all’Avvocatura dello Stato”.
Nel merito il Collegio dei Magistrati scrive testualmente: “tenuto conto delle delibere di istituzione e organizzazione dell’ufficio legale interno acquisite in sede istruttoria, si è affermato che l’Università degli Studi di Palermo, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa riconosciutale dall’art. 33 della Costituzione: aveva, legittimamente, ritenuto maggiormente funzionale l’utilizzo del proprio personale, munito di abilitazione all’esercizio della professione forense, piuttosto che il ricorso indiretto all’Avvocatura dello Stato; si era, altrettanto legittimamente, riservata la facoltà di affidare, relativamente a singoli casi espressamente individuati con specifico provvedimento, la difesa in giudizio all’Avvocatura dello Stato o ad avvocati del libero foro. Nella specie (…) l’Università degli studi di Palermo non ha adottato nessuna delibera di conferimento dello jus postulandi all’Avvocatura dello Stato (né tantomeno ad avvocati esterni), cosicché il potere di rappresentanza processuale va riconosciuto all’ufficio legale interno e deve, conseguentemente, essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della difesa erariale.”
Questa ulteriore “superficialità” contribuisce a valutare l’atteggiamento istituzionale della direzione generale di Ateneo non all’altezza del ruolo e non conforme alle fondamentali ed elementari regole di una Pubblica Amministrazione, come l’Università degli studi di Palermo, che deve avere una funzione di “riferimento” nel territorio per cultura e legalità, dove i nostri giovani si formano e devono guardare al futuro con la certezza, non la speranza, di poter partecipare a concorsi pubblici i cui bandi siano chiari, i componenti di Commissione di concorso vengano scelti per competenza, giuridica e di dominio funzionale, e con metodi trasparenti e vengano rispettate le Leggi dello Stato nello svolgimento dell’iter concorsuale, come peraltro prevede la direttiva n. 3 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali” evidentemente disattesa.
Sarà con tutta probabilità il Magistrato competente a rispondere, punto per punto, agli interrogativi evidenziati nella presente nota. Il silenzio al riguardo da parte di chi è istituzionalmente chiamato a vigilare sulla correttezza delle procedure che si svolgono in Ateneo è identificabile come complicità, connivenza, fosse anche semplice omissione.
Per quanto molto sinteticamente evidenziato, chiediamo un intervento forte, accertando le responsabilità che, ognuno per le proprie competenze, ha portato a questo stato di cose, così da consentire il ripristino delle opportunità per tutti di far parte di una Pubblica Amministrazione trasparente e dare l’opportunità a tutti di fare carriera.
Il Magnifico Rettore, duole scriverlo, ha mancato di vigilare, come recita il punto h) dell’art. 14 dello Statuto, “sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell’Università e sulla corretta gestione dell’Università” e l’immagine dell’Ateneo ne esce fuori molto appannata.
L’Ateneo di Palermo, grazie alla maggior parte di chi vi opera, è stata sempre un’eccellenza nel territorio e dovrebbe continuare ad esserlo e, anche per dare seguito ad una immediata rinnovata trasparenza, gli Organi di Governo collegiali devono pretendere la rotazione degli incarichi di vertice “sensibili”, una verifica sui concorsi svolti negli ultimi tre anni e un regolamento sulla scelta dei Componenti delle Commissioni, sulla redazione dei bandi, sulla valutazione dei titoli e sul rispetto delle regole fondamentali dell’Ordinamento Italiano sul tema.
Facciamo dunque un appello all’attuale vertice dell’Ateneo e ai Consiglieri di Amministrazione: che intervengano immediatamente e fermamente per accertare responsabilità e adottare provvedimenti a difesa dell’Ateneo, fortemente danneggiato da queste vicende, a tinte fosche e inquietanti.