La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, secondo comma, della legge regionale n. 1 del 2024. La norma riconosceva, a decorrere dal 1° gennaio 2024, natura di ente del servizio sanitario regionale al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS) di Caltanissetta.
La questione che la Corte è stata chiamata ad esaminare ha avuto riguardo, essenzialmente, alla possibilità di ritenere, o no, la norma impugnata di interpretazione autentica, argomento sostenuto dalla difesa regionale. La Consulta ha ritenuto la disposizione di carattere innovativo poiché essa non ha attribuito un significato ad una previsione normativa preesistente, bensì l’ha integrata. I giudici, inoltre, hanno sostenuto che l’elencazione degli enti del servizio sanitario ha natura tassativa e che tali enti, a differenza del CEFPAS (cui sono demandate in via esclusiva attività di formazione e ricerca), svolgono, in tutto o in parte, anche attività sanitaria strettamente intesa. L’estensione del perimetro sanitario ad enti diversi, come ha fatto la disposizione impugnata, avrebbe rischiato di intaccare i fondi destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA).