Per un evento di portata internazionale come il G7 è necessario che i servizi connessi siano forniti e quindi affidati a soggetti che hanno comprovata esperienza tecnica di settore. È con questa motivazione che il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del Tar, ha deciso in merito alla procedura per affidare il servizio di registrazione, accreditamento e controllo accessi al G7.
I giudici della V sezione hanno accolto l’appello presentato dalla società After, arrivata seconda nella procedura di gara dopo Schema 31. La decisione – che è pubblicata on line sul sito della giustizia amministrativa – era attesa visto, che il G7, che si terrà il 26 e 27 maggio a Taormina, si può considerare ormai alle porte e i tempi per l’organizzazione stringono. La sentenza, però, capovolge quando aveva stabilito il Tar.
Per l’affido di servizi di accreditamento e di controllo accessi al G7, la Presidenza del Consiglio ha bandito una procedura aperta, gestita da Consip: base d’asta 600mila euro. Come ricorda anche la sentenza del Consiglio di Stato, il bando di gara prevedeva come requisito di ammissione “una rilevante capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad hoc”, data dall’aver “realizzato, in precedenza, un fatturato di almeno 200mila euro per la prestazione degli specifici servizi oggetto di gara”. Ad aggiudicarsela era stata la società Schema 31.
After, arrivata seconda, ha fatto ricorso al Tar, lo ha perso e ha presentato appello al Consiglio di Stato, che prima, l’11 febbraio, ha sospeso tutto in via d’urgenza, e poi il 9 marzo ha esaminato la vicenda in una camera di consiglio. Oggi è arrivata la decisione definitiva, relatore il consigliere Valerio Perotti. Il Tar aveva respinto il ricorso di After affermando, in sintesi, che Schema 31 aveva un’esperienza pregressa nel ramo oggetto del bando non del tutto coincidente con quanto richiesto, ma tale da poter “rientrare nella consolidata nozione di servizi analoghi”. Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto che il bando indichi una precisa specificità vista anche la portata dell’evento: “Le concrete modalità di organizzazione ed espletamento del servizio di accreditamento di un evento internazionale di massima importanza diplomatica e politica qual è il G7 – si legge nella sentenza della V sezione – non consentono di assumere che detto servizio possa considerarsi senz’altro assimilabile, anche per complessità, a un accredito generico per eventi di altro e ben inferiore livello”.