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Elezioni 2020 in Sicilia, i sindaci contro l’Udc: “Emendamento inopportuno e ingiusto”

lunedì 27 Aprile 2020
elezioni sicilia

 

«Il governo regionale con deliberazione 141 del 10 aprile 2020 ha approvato un disegno di legge con il quale all’articolo 1 ha rinviato le elezioni che dovevano tenersi a giugno 2020 per il rinnovo dei sindaci in 60 comuni della Regione Siciliana. Nel rinviare le elezioni per la situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ha contestualmente prorogato il mandato degli organi di governo dei comuni, sindaci e consiglieri comunali, fino alle nuove elezioni che si dovranno tenere nella domenica compresa tra l’11 ottobre e il 6 dicembre del 2020».

Lo si legge in una nota dello Studio Legale Ribaudo di Palermo.

L’Avv. Giuseppe Ribaudo prosegue: «Il gruppo parlamentare dell’UDC a firma dell’onorevole Lo Curto ha presentato un emendamento al disegno per la nomina invece di 61 commissari straordinari e così impedendo la proroga degli attuali sindaci e consigli comunali nei 61 comuni ove l’emendamento venisse approvato dall’ARS».

avvocato Giuseppe Ribaudo
Giuseppe Ribaudo

Sulla questione l’avvocato Giuseppe Ribaudo, noto amministrativista ed esperto in materia di enti locali, cui si sono rivolti i Sindaci dei Comuni interessati, tra cui, Misilmeri, Trabia, Pollina,  ecc. dei 61: «Orbene, l’avv. Ribaudo Giuseppe – si legge nella nota – sostiene che l’emendamento proposto dal gruppo UDC oltre che ingiusto ed inopportuno, non è meritevole di apprezzamento né dal punto di vista giuridico né su quello politico, infatti, correttamente il governo regionale nel rinviare la tornata elettorale primaverile per impossibilità dovuta dalla grave crisi sanitaria a seguito della diffusione del COVID-19, quindi per fatto eccezionale, ha giustamente e contestualmente utilizzato l’istituto della “proroga” degli organi di governo degli enti locali sindaci e consiglieri comunali fino alle nuove elezioni che si terranno  tra il 15 ottobre e il 6  dicembre.

Infatti, si tratta di una norma regionale di proroga degli organi di governo degli enti locali sindaci e consiglieri comunali per motivi eccezionali, in quanto trattasi  di  una situazione di ultra attività degli organi di governo degli enti locali fino al giorno delle nuove elezioni. A bene vedere, si tratta di una disposizione che e’ destinata ad assicurare la continuità istituzionale nel passaggio dalla fase emergenziale alla fase ordinaria ed è giusto e corretto che  il governo regionale abbia adottato l’istituto della proroga finalizzato e utilizzato nel diritto pubblico amministrativo a modificare la durata del rapporto per ragioni eccezionali, pur connessa con me e’ alla esigenza della continuità istituzionale e di governo locale, che costituisce un principio generale del diritto degli enti locali. Del resto giova rammentare che anche la giurisprudenza e autorevole dottrina configura la proroga  come una figura della continuità degli organi pubblici, ove la continuità funzionale degli organi e’avvertita come una esigenza fondamentale dalla politica dal diritto e dalla scienza dell’amministrazione e che trova il suo fondamento nel nostro diritto positivo nel principio costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.

Invece, non è dato comprendere la ratio dell’emendamento proposto dal gruppo dell’UDC finalizzato invece in luogo della proroga degli organi elettivi di governo dei comuni la nomina dei 60 commissari straordinari. Pertanto – conclude l’avv. Ribaudo – nella denegata ma non temuta ipotesi in cui l’emendamento dovesse essere approvato dall’assemblea, è quindi diventare legge i conseguenti atti amministrativi di nomina dei commissari straordinari avendo profili di palese illegittimità potranno essere fatti valere dinanzi alla giustizia amministrativa competente, oltre che evidenti profili di incostituzionalità da fare valere sollecitando il sindacato di costituzionalità da parte del governo statale,  in quanto l’interesse di cui è titolare il sindaco e i consiglieri comunali in carica risulta meritevole di tutela, in quanto risulta evidente l’ interesse giuridicamente protetto del titolare cessato alla conservazione dell’esercizio delle funzioni inerenti alla carica in quanto e’ un dovere e un diritto rimanere in carica fino all’insediamento del successore».

 

 

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