Di fronte a un lavoratore che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid-19, l’azienda è legittimata a sospenderlo dal servizio, con contestuale stop anche della retribuzione. Dice questo un’ordinanza del giudice civile Emilia Salvatore del tribunale di Modena che si pronuncia a seguito del ricorso presentato da due fisioterapiste di una Rsa assunte da una cooperativa della città emiliana che aveva appunto preso i due provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi. Una vicenda, ricostruita oggi dal Sole24Ore, avvenuta prima del decreto legge che ha imposto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. L’ordinanza in questione evidenzia che il datore di lavoro si pone “come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica di lavoratori”.
Ricordando come una direttiva dell’Unione Europea abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici di cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, il tribunale sottolinea che anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione. In sostanza, per chi lavora a contatto con il pubblico oppure in spazi chiusi vicino ad altri colleghi, la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.