Il presidente della Terza sezione del Tar di Palermo, Maria Cristina Quiligotti, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal Governo Conte e ha sospeso l’esecutività del decreto del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola.
La camera di consiglio è stata fissata per il 17 settembre prossimo.
Secondo il Tar di Palermo “le misure adottate con il provvedimento impugnato non possono ritenersi rientranti nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, in mancanza delle predette necessarie previe direttive in materia”. E il “Soggetto Attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri” per il Covid-19 “opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile”.
“Le misure adottate con l’impugnato provvedimento – scrive il Tar – sembrano esorbitare dall’ambito dei poteri attribuiti alle Regioni”, anche se “disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell’epidemia da Covid-19 sul territorio regionale”. Anche perché, rileva il giudice amministrativo, “involvono e impattano in modo decisivo sull’organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato” e, “peraltro, sono certamente idonee a produrre effetti rilevanti anche nelle altre regioni e, quindi, sull’intero territorio nazionale, nel quale dovrebbero essere trasferiti, nell’arco delle 48 ore decorrenti dalla pubblicazione dell’ordinanza, i migranti allo stato ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza insistenti sul territorio regionale”,
E’ quanto scrive il presidente del Tar nel decreto cautelare che sospende l’esecutività dell’ordinanza in questione, che scade il 10 settembre.
Per il Tar, non ha nemmeno “valenza dirimente” ai fini in questione la circostanza che il presidente della Regione Sicilia sia stato individuato quale “soggetto attuatore” delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile numero 630 del 3 febbraio 2020. L’ordinanza in questione, infatti, “testualmente dispone, all’art. 1, comma 2, che ‘il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell’emergenza di cui in premessa’“. “Ciò comporta – conclude il decreto – che le misure adottate con il provvedimento impugnato non possono ritenersi rientranti nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del governo centrale“”.