Dopo lo Statuto, tocca al Regolamento. Mentre la politica palermitana è impegnata nel rush finale verso le elezioni amministrative, gli uffici della Città Metropolitana stanno redigendo il documento che detterà le regole d’ingaggio a Palazzo Comitini. Sono 82 gli articoli complessivi dell’attuale bozza, distribuiti su sette titoli. Atto nel quale, oltre alle tradizionali disposizioni generali e alle norme finali, figurano le regole relative all’organizzazione e al funzionamento del Consiglio Metropolitano; alla pubblicità delle sedute; all’organizzazione di gruppi consiliari e delle commissioni. E, last but not least direbbero gli inglesi, alla definizione del numero e dei ruoli che potranno ricoprire i consiglieri delegati. L’equivalente degli assessori in un comune. Figure sulle quali si giocherà buona parte degli equilibri di sottogoverno nella maggioranza di Roberto Lagalla.
La bozza di Regolamento Metropolitano a Palermo: il nodo consiglieri delegati
La norma chiave del documento è contenuta all’interno dell’attuale articolo 50. Posto che per vedere nominati i consiglieri delegati bisognerà aspettare almeno il termine del turno primaverile di elezioni amministrative (che vedrà impegnati sia Claudio Armetta che Giovì Monteleone in quel di Carini), la bozza di regolamento prova a dettare i confini per la nomina di quest’ultimi soggetti. Come già ribadito nello Statuto Metropolitano, il numero massimo di consiglieri delegati all’ex Provincia equivale al 50% dei componenti dell’aula, vale a dire un massimo di nove consiglieri. Gli stessi, si legge nella bozza di Regolamento Metropolitano, verranno scelti “sulla base delle competenza e delle funzioni atte a garantire la coerenza d’azione e la visione unitaria del territorio definendone natura, limiti e contenuti, per materia, per ambito territoriale o per progetti“.
A coordinare l’azione politica dei sopracitati consiglieri delegati sarà, come è ovvio, il sindaco metropolitano. Per coloro che ricopriranno questo ruolo ci sarà la facoltà di rappresentanza esterna e di assistenza al sindaco nell’esercizio delle sue funzioni, oltre alla possibilità di proporre al primo cittadino metropolitano l’adozione di decreti nelle materie di loro competenza. Tutta l’attività dei consiglieri delegati dovrà essere riportata in una relazione annuale da sottoporre all’esecutivo della Città Metropolitana.
La formazione di nuovi gruppi consiliari
Altri passaggi importanti riguardano le falangi esecutrici del Consiglio Metropolitano, ovvero i gruppi consiliari. Secondo quanto prevede l’attuale bozza dell’articol0 17, i gruppi consiliari di nuova formazione dovranno essere costituiti da almeno tre consiglieri metropolitani. In pratica, 1/6 dell’attuale assise provinciale. In deroga, il sindaco metropolitano può autorizzare la formazione di un gruppo con un numero inferiore di rappresentanza, una volta sentiti i capigruppo metropolitani e solo se la compagine politica in questione gode di rappresentanza nel Parlamento Nazionale o all’Ars.
Particolare attenzione va fatta sull’attuale disposizione dell’articolo 18, relativa alla scelta del capogruppo. In caso di mancata elezione da parte del proprio partito, sarà riconosciuto in questo ruolo colui il quale vanterà la migliore media ponderata nell’ultimo turno elettorale. Una regola che, ad oggi, potrebbe trovare già applicazione visto che Forza Italia non ha ancora scelto il proprio rappresentante a Sala Martorana. Ma da qui all’entrata in vigore del Regolamento, c’è tutto il tempo per provvedere. Eccezione va fatta per il Gruppo Misto, dove la scelta del capogruppo dovrà rispettare il criterio della rotazione semestrale.
Le commissioni
Merita menzione anche l’articolo 22, relativo alla costituzione delle commissioni. Organi inizialmente non previsti per la Città Metropolitana ma inseriti di forza dall’aula durante la seduta relativa all’approvazione dello Statuto Metropolitano. Secondo quanto prevede la bozza di Regolamento, ci potranno essere fino ad un massimo di tre commissioni. Quest’ultime potranno essere formate su materie di carattere pluridisciplinare e previa approvazione del Consiglio Metropolitano. Le stesse dovranno rappresentare in maniera proporzionale la composizione del Consiglio Metropolitano. Con riguardo alle competenze, le commissioni avranno funzioni consultive e strumentali nell’esame degli atti all’ordine del giorno; potranno coadiuvare il Consiglio Metropolitano nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo; potranno svolgere inoltre attività di studio, di approfondimento di specifiche problematiche di interesse del Consiglio Metropolitano, attraverso audizioni e sopralluoghi.
Decadenza e voto segreto
Altra norma interessante riguarda l’articolo 42, ovvero i casi di decadenza dalla carica di consigliere metropolitano. Come è noto, ad oggi, un esponente dell’ex Provincia deve lasciare la propria carica se perde il proprio ruolo da sindaco o da consiglieri. L’attuale bozza di Regolamento punta a fissare alcuni ulteriori paletti. Come ad esempio quello dettato dal primo comma: “il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni“. Ai fini della decadenza, si terrà conto solo delle sedute valide. Prevista inoltre una norma, ovvero l’attuale articolo 73, con il quale vengono disciplinati i casi in cui si potrà ricorrere al voto segreto. Vale a dire per scrutini che riguardino persone o per i casi previsti dalla legge.



